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I diritti sindacali nel titolo III dello Statuto dei lavoratori*
di Alessandro Riccobono
Sommario: 1. I diritti sindacali: struttura del titolo III e differenze rispetto al titolo II dello Statuto dei lavoratori. – 2. I limiti all’esercizio dell’attività sindacale privilegiata. – 2.1. segue: la selezione dei soggetti protetti. – 2.2. segue: il criterio dimensionale e la nozione di unità produttiva. – 2.3. segue: il contemperamento con interessi pari o sovraordinati. – 3. Il diritto di assemblea tra istanze di democrazia diretta e afflati di democrazia rappresentativa. – 3.1. I soggetti legittimati alla convocazione. – 3.2. Il dibattito sulla titolarità, individuale o collegiale, del potere di convocazione. – 3.3. L’oggetto dell’assemblea. – 3.4. Il luogo di svolgimento dell’assemblea. – 3.5. Assemblea in orario di lavoro. – 3.6. Imputazione del monte orario e diritto alla conservazione della retribuzione. – 3.7. Il ruolo della contrattazione collettiva. – 4. Il referendum: struttura e funzione. – 4.1. I contenuti e le modalità di svolgimento. – 5. Il trasferimento dei dirigenti sindacali: profili generali. – 5.1. Il rapporto con i divieti di discriminazione ex art. 15 st. lav. – 5.3. I soggetti beneficiari. – 5.4. L’ambito di applicazione oggettivo. – 5.5. L’applicazione dell’art. 22 nel pubblico impiego. Cenni. – 6. Il diritto di affissione. Profili generali. – 6.1. Tipologia ubicazione e distribuzione dei canali informativi. – 6.2. Contenuti delle comunicazioni e limiti alla defissione unilaterale da parte del datore di lavoro. – 7. I locali delle Rsa. – 7.1. Le caratteristiche dei locali: idoneità, dotazioni, ubicazione. – 7.2. Sulla possibilità di ingresso da parte dei sindacalisti esterni. – 7.3. La disciplina apprestata per le articolazioni aziendali di minori dimensioni.
Bibliografia: Alleva, Il campo di applicazione dello statuto dei lavoratori, Milano, 1980; Assanti, Pera (a cura di), Commento allo Statuto dei diritti dei lavoratori, Padova, 1972; Basenghi, L’ambito di applicazione del titolo terzo dello Statuto dei lavoratori, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. Carinci, t. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a cura di C. Zoli, II ed., Torino, 2007, 248; Bellomo, I soggetti e i rapporti sindacali, in Diritto del lavoro e della previdenza sociale, a cura di G. Santoro Passarelli, Milano, 1996; Bolego, Attività sindacale, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. Carinci, t. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a cura di C. Zoli, II ed., Torino, 2007, 139; Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Il diritto sindacale, Torino, 2005; De Luca Tamajo, Corso, Diritti sindacali, in Digesto comm., IV, Torino, 1989, 298; Di Cerbo, Dell’attività sindacale, in Il diritto del lavoro, a cura di Amoroso, Di Cerbo, Maresca, vol. II, Milano 2007, 823; Ferraro, Rappresentanze sindacali aziendali, in Dig. comm., Torino, 1996, 58; Freni, Giugni, Lo Statuto dei Lavoratori, Milano, 1971, 90; Garofalo, Statuto dei lavoratori, I) Rapporti di lavoro privato, in Enc. Giur., vol. XXX, Roma, 1993, 1; Ghera, La riforma della rappresentanza sindacale nel Protocollo di luglio e nell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, in La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro 1970-1993, a cura di Ghera, Bozzao, Roma, 1994; Ghezzi, Mancini, Montuschi, Romagnoli, Statuto dei diritti dei lavoratori, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972; Giugni (diretto da), Lo Statuto del lavoratori. Commentario, Milano, 1979; Giugni, Diritto sindacale, Bari, 2001; Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, Milano, 1976; Ichino, Le rappresentanze sindacali in azienda dopo il referendum. Problemi di applicazione della nuova norma e dibattito sulla riforma, in Riv. it. dir. lav., 1996, I, 113; Maresca, Prime osservazioni sulle nuove r.s.a. in Dir. prat. lav., 1995, n. 40, inserto, XIII; Mazzoni, Diritti sindacali, in Enc. Giur., vol. XI, Roma, 1989, 1; Perone, I diritti sindacali, in Tratt. Rescigno, t. I, parte II, II ed., Torino, 2001, 137; Pessi, L’assemblea nei luoghi di lavoro, Milano, 1976; Prosperetti (diretto da), Commentario dello Statuto dei lavoratori, Milano, 1975; Rusciano, Statuto dei lavoratori e ordinamento intersindacale, in Tratt. Rescigno, tomo I, parte I, II ed., Torino, 2004, 114; Treu, Statuto dei lavoratori, in Enc. Dir., vol. XLIII, Milano, 1989, 1033.
1. I diritti sindacali: struttura del titolo III e differenze rispetto al titolo II dello Statuto dei lavoratori.
Col termine «diritti sindacali» si è soliti indicare il complesso di situazioni giuridiche soggettive dislocate principalmente, anche se non esclusivamente, nel titolo III dello Statuto dei lavoratori1. Secondo un’opinione largamente condivisa, si tratta di una serie di prerogative che sfuggono ad ogni tentativo di classificazione o inquadramento sistematico ed accomunate unicamente dall’essere poste a tutela di interessi collettivi2. Simile caratteristica affonda le sue radici in ragioni di ordine storico: il riconoscimento delle varie garanzie è avvenuto progressivamente in sede di negoziazione collettiva, il cui precipuo obiettivo – perseguito con spirito ampiamente pragmatico e scevro da intenti sistematizzanti – era quello di rafforzare la presenza e l’attività dei soggetti collettivi sul terreno delle relazioni sindacali d’impresa3.
Quest’impronta empiristica, maturata sin dagli anni immediatamente successivi al dopoguerra4, è rimasta inalterata anche nell’esperienza delle lotte operaie dell’«all’autunno caldo», allorquando alcuni dei diritti già sperimentati nella contrattazione delle categorie industriali vennero formalizzati (assieme ad ulteriori e più innovative tutele) all’interno della legge 20 maggio 1970, n. 300, sì da consentire una gestione più «istituzionalizzata» del conflitto collettivo aziendale5. È con il titolo III dello Statuto dei lavoratori, infatti, che viene riconosciuto un vero e proprio centro di contropotere sindacale all’interno dei luoghi di lavoro, il cui aspetto caratterizzante è senz’altro quello di aver sopravanzato le più ridotte garanzie di libertà ed agibilità sindacale già riconosciute dal titolo II della stessa legge6. Beninteso, sotto questo profilo è opportuno precisare che anche le disposizioni contenute nel titolo II ebbero a segnare un vistoso punto di rottura rispetto al passato. Basti pensare all’esplicito riconoscimento della libertà di organizzazione sindacale all’interno dei luoghi di lavoro (art. 14 st. lav.), che permise di scardinare il tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui le garanzie costituzionali di cui all’art. 39 non avrebbero operato nei rapporti interprivati7. L’insieme dei diritti individuati dal titolo II, tuttavia, si limita a salvaguardare il rispetto del principio di eguaglianza formale. Attraverso la giuridificazione delle libertà e dei divieti di discriminazione contenuti negli artt. 14 e ss., si è inteso sancire, a carico del datore di lavoro, solo un generale obbligo di non ingerenza negli spazi di libera autodeterminazione concessi ai lavoratori ed alle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro. Gli obblighi previsti dalle singole disposizioni di legge si caratterizzano per il loro contenuto negativo, nel senso che il loro rispetto è condizionato unicamente ad una condotta astensiva del capo dell’impresa.
Qualora lo Statuto si fosse arrestato su questa soglia, la dinamizzazione dell’azione sindacale di base avrebbe incontrato notevoli difficoltà8. Viceversa, il legislatore del ‘70 si è fatto interprete di un disegno politico dai tratti decisamente più innovativi, mirando a promuovere il consolidamento dell’attività sindacale attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che questa avrebbe potuto incontrare all’interno delle organizzazioni produttive. Il titolo III dello Statuto, il cui contenuto si ispira a modelli già sperimentati in paesi a capitalismo avanzato (USA e Svezia)9, costituisce l’espressione centrale di questa strategia. Con esso viene varata per la prima volta una linea di intervento basata sul principio dell’eguaglianza sostanziale, la cui cifra caratterizzante è misurata proprio dalla differente struttura dei diritti in esso racchiusi rispetto a quelli ricompresi nel titolo II.
Invero, sotto il profilo tecnico giuridico, le misure di sostegno del titolo III «vanno ben oltre la tutela della libertà sindacale, perché non definiscono solo uno spazio di autodeterminazione del soggetto titolare della libertà e un divieto per tutti gli altri soggetti di interferirvi, ma danno vita, in capo al soggetto tutelato, a pretese configurabili come diritti soggettivi verso un altro soggetto, l’imprenditore, sul quale gravano gli obblighi corrispondenti»10. Le garanzie di cui agli art. 20 e ss. della l. n. 300/70 si caratterizzano dunque per l’estrema incisività che il loro esercizio è in grado di produrre nella sfera giuridica dell’imprenditore, frapponendosi sotto diversi aspetti al libero esercizio del potere direttivo. A differenza di quanto accade per le misure del titolo II, qui la controparte datoriale è gravata di una serie di obblighi di cooperazione (cfr. 25 e 27) o di pati (cfr. artt. 20, 21, 23, 24) che non solo impongono uno specifico onere economico, ma che sono destinati a prevalere, per un’esplicita opzione legislativa, anche nei confronti delle stesse esigenze dell’organizzazione produttiva. Nell’ambito privilegiato, l’attività sindacale è infatti permeata da una sorta di «sfera di immunità», ed è garantita sino al punto che il suo esercizio può persino giustificare il mancato adempimento della prestazione lavorativa, senza che ciò produca ripercussioni di natura retributiva o disciplinare per i lavoratori coinvolti (cfr. art. 20, 23, 24, 30, 31)11.
La tenuta di questo sistema è assicurata da una apposita norma di chiusura, l’art. 28, che per struttura ed apparato sanzionatorio costituisce un efficace presidio a tutela della libertà e dell’attività sindacale, nonché del diritto di sciopero.
2. I limiti all’esercizio dell’attività sindacale privilegiata.
Le condizioni di privilegio che lo Statuto assicura in favore dell’attività sindacale non hanno in ogni caso valore assoluto. La legislazione di sostegno attiva infatti una complessa dialettica tra interessi contrapposti che richiede di stabilire i confini oltre i quali non è più possibile comprimere le esigenze produttive datoriali. Le limitazioni poste all’esercizio delle prerogative sindacali sono diverse e di diversa natura: alcune rinvenibili direttamente nel tessuto normativo della stessa legge, altre ricavate per via interpretativa da dottrina e giurisprudenza.
2.1. segue: la selezione dei soggetti protetti.
La prima limitazione, di origine legale, attiene alla delimitazione selettiva dei soggetti protetti. Si tratta di un’esigenza congenita alla logica del titolo III dello Statuto, tenuto conto che il complesso di situazioni dirette ad agevolare l’autotutela collettiva viene riconosciuto unicamente in favore di interlocutori affidabili e capaci di assumere in maniera responsabile la rappresentanza degli interessi dei lavoratori12. La scelta di comprimere i poteri datoriali e di sostenere la presenza del sindacato sui luoghi di lavoro è stata storicamente tollerata e condivisa sul presupposto che i destinatari delle tutele venissero selezionati in base alla loro capacità rappresentativa, ossia alla loro idoneità a garantire un effettivo controllo ed un relativa stabilizzazione del conflitto aziendale13.
Sotto questo aspetto, la tecnica legislativa impiegata nello Statuto è conforme al tradizionale atteggiamento di abstention of rule che caratterizza il sistema di relazioni sindacali italiano: il legislatore si è astenuto dal dettare una regolamentazione dell’attività sindacale nei diversi aspetti del conflitto, della rappresentanza, delle procedure e degli effetti della contrattazione collettiva, preferendo agevolare l’azione sindacale indipendentemente dall’imposizione di precisi moduli organizzativi14. A tale funzione è deputato l’art. 19 – norma cardine dell’intero titolo III dello Statuto – che attribuisce la titolarità dei diritti sindacali ad un organismo (Rsa) ben individuato nella funzione, ma libero di strutturarsi secondo un modello organizzativo fluido e aperto. Ad esso si affiancheranno poi il Protocollo del 23 luglio 1993 ed il successivo Accordo interconfederale del 22 dicembre 1993 che, attraverso l’adozione di un criterio di rappresentatività eminentemente elettivo, individueranno nella Rsu l’istanza sindacale destinata a subentrare nelle prerogative già concesse alle rappresentanze aziendali Statutarie15. Sul punto, si rinvia sub cap…
Per quanto più direttamente attiene al tema del presente contributo, invece, occorre soffermarsi sul nesso che sussiste tra tutele sindacali e possesso dei requisiti di rappresentatività ex art. 19 st. lav. A tal proposito è necessario premettere che, nella versione originaria della disposizione, il grado di rappresentatività necessario per la costituzione delle Rsa era oggetto di una valutazione legale tipica presuntiva, ispirata al favor verso le grandi centrali confederali ed al rispetto verso la loro capacità di aver condizionato storicamente il sistema di relazioni industriali italiano16. L’accesso alle prerogative sindacali poteva quindi avvenire anche in maniera indipendente dall’effettiva presenza e capacità di aggregazione che un’organizzazione sindacale avesse dimostrato di possedere all’interno dei luoghi di lavoro, essendo all’uopo sufficiente la presenza di un singolo lavoratore iscritto ad un sindacato qualificabile come «maggiormente rappresentativo», anche se eventualmente sprovvisto di consistente seguito in azienda17. Com’è noto, il criterio della maggiore rappresentatività presunta verrà sostituito, in seguito al referendum dell’11 giugno 1995, con quello della rappresentatività effettiva, misurata dalla stipulazione ed applicazione nell’unità produttiva di un contratto collettivo di qualsiasi livello, anche aziendale. Nell’intenzione dei promotori dei quesiti referendari, la scelta avrebbe dovuto rimediare alla crisi del sindacalismo confederale, nonché valorizzare l’effettivo consenso riscosso in azienda da parte delle nuove istanze sindacali emergenti a partire dagli anni ’80. Rispetto alle finalità del titolo III, tuttavia, gli esiti della consultazione popolare sono apparsi per certi versi discutibili18. Già all’indomani delle modifiche, una parte della dottrina rilevava come l’originaria ratio promozionale del titolo III fosse stata in qualche modo sconfessata. La legislazione di sostegno è stata varata per promuovere l’effettività dell’azione sindacale in azienda e per agevolare il suo sbocco naturale, ovvero la contrattazione collettiva. Nel mutato quadro normativo, invece, la promozione che assicura lo Statuto interviene a valle di questo processo, perché la forza del sindacato è già stata «misurata sul campo» (quindi indipendentemente dal sostegno assicurato dai diritti sindacali), in quanto già suggellata dalla stipula di un accordo collettivo19. Si è detto che in tal modo lo Statuto si limita a consolidare una posizione di forza contrattuale già conseguita, ma non è in grado di promuoverla laddove manchi20. Ciò perché l’adozione del criterio di rappresentatività effettiva, basato così com’è sulla sottoscrizione di un contratto collettivo che può essere eventualmente di livello aziendale, rischia di penalizzare proprio quelle associazioni sindacali emergenti, che all’opposto si volevano sostenere. Tenuto conto del diverso tasso di sindacalizzazione – e quindi di applicazione dei contratti collettivi – tra i diversi settori produttivi, e soprattutto tra aree più o meno industrializzate nel paese, non è difficile comprendere come il nuovo assetto tenda a premiare settori già forti, dove il sistema di relazioni sindacali è ampiamente consolidato. Viceversa, nei settori più marginali, dove l’esigenza di promozione è più avvertita21, si sostiene un interesse opposto, ovvero quello a non sedersi al tavolo delle trattative, al fine di evitare gli oneri economici legati alla costituzione delle Rsa22. In sostanza, come si è talvolta registrato nella prassi, è sufficiente che l’imprenditore non si iscriva ad alcuna organizzazione datoriale – rifiutando quindi legittimamente l’applicazione di un qualsiasi contratto collettivo – per paralizzare l’operatività delle disposizioni del titolo III23.
In una fase in cui il sindacalismo italiano è attraversato da costanti tensioni disgregatrici, con le ricadute che ciò comporta in termini di frammentazione della rappresentanza e di difficoltà nella misurazione dell’effettiva capacità rappresentativa dei soggetti collettivi, a ragione si ripropone ciclicamente l’interesse verso la definizione di un sistema di regole generali che governi la materia24. Si tratta di un tema particolarmente rilevante, atteso che gli effetti della crisi della rappresentatività, tradizionalmente emersi sul terreno della rappresentanza sindacale, sono in grado di produrre ripercussioni altrettanto rilevanti su quello della fruizione dei diritti sindacali25. Basti pensare all’ipotesi, oggi più che mai frequente, della sottoscrizione di accordi separati, con tutte le conseguenze che ciò potrebbe implicare in ordine all’accesso al titolo III da parte delle organizzazioni dissenzienti26. Come è noto, l’occasione per un intervento regolativo era stata prospettata da ultimo in seno all’Accordo Interconfederale sulla riforma della struttura della contrattazione collettiva, sottoscritto in data 22 gennaio 2009 con l’esclusione della Cgil27. Tuttavia, l’impegno delle parti sociali non è stato efficacemente sfruttato, rimanendo più che altro una dichiarazione di intenti da concretizzare in un futuro non ben definito, come del resto confermano gli Accordi di attuazione finora intervenuti28. Peraltro, come è stato efficacemente rilevato, quand’anche le nuove regole sulla rappresentanza sindacale venissero adottate, secondo quanto prefigurato nell’Accordo Interconfederale, da una parte spiegherebbero effetti nei soli rapporti tra le parti firmatarie (con l’esclusione delle oo. ss. diverse), dall’altra riguarderebbero la sola presenza ai tavoli delle trattative, con l’esclusione, dunque, del rilevante aspetto della fruizione dei diritti sindacali29. La questione, dunque, rimane ancora aperta e meritevole di attenzione.
2.2. Segue: il criterio dimensionale e la nozione di unità produttiva.
Altro limite di origine legale è contenuto nell’art. 35 dello Statuto. La disposizione delimita il campo di applicazione della legge, in funzione del raggiungimento di precisi requisiti dimensionali da parte delle imprese. Tale scelta è motivata dall’opportunità di imporre il sacrificio connesso all’esercizio dei diritti sindacali nei confronti delle realtà di maggiori dimensioni, ritenute presuntivamente come le uniche attrezzate a sostenerne i costi economici ed organizzativi. Così, per le imprese industriali e commerciali è prevista una soglia occupazionale di più di quindici dipendenti da calcolare nell’unità produttiva, ovvero, quando non venga raggiunto tale limite, attraverso la somma del personale presente nell’ambito dello stesso Comune. Una soglia ridotta, pari a cinque dipendenti, viene invece stabilita per le imprese agricole, ferma restando anche qui la possibilità di sommare i dipendenti in ambito comunale, come per il settore industriale e commerciale. La differenziazione di soglie tra ambiti produttivi è stata ritenuta costituzionalmente legittima da C. Cost. 19.6.1975, n. 15230.
L’art. 35 ribadisce la logica selettiva più sopra analizzata a proposito dell’individuazione dei soggetti protetti. Esso conferma la necessità di delimitare la sfera di compromissione dell’interesse datoriale entro una cornice sostenibile dal punto di vista economico, ma agisce anche come argine contro l’inevitabile proliferazione di interessi microcorporativi che si sarebbe verificata ove l’accesso alle prerogative sindacali fosse stato garantito a prescindere da qualsiasi sbarramento soggettivo od oggettivo. In dottrina si rileva anche come la ratio della limitazione in commento sia da collegare alla necessità di assicurare «l’esigenza di un minimo di contrapposizione tra rappresentanti e rappresentati»31, atteso che nelle articolazioni produttive di dimensioni inferiori non sarebbe facilmente percepibile un interesse collettivo qualificato all’esercizio dell’attività sindacale, distinto dalla somma di interessi individuali32.
All’atto della promulgazione della l. n. 300/70, il campo di applicazione dello Statuto intendeva tracciare tanto il perimetro delle disposizioni di cui al titolo III, quanto quello relativo alla tutela reale contro i licenziamenti ex art. 18. Come è noto, tale parallelismo è venuto meno a seguito della l’approvazione della l. n. 108/90. Va qui ricordato che il citato provvedimento è stato introdotto per superare le distorsioni applicative suscitate dal mancato coordinamento (e quindi dalla parziale sovrapposizione) tra le soglie occupazionali previste rispettivamente dalla l. n. 604/1966 e dall’art. 18 dello Statuto33. A seguito della modifica – sulla cui idoneità a scongiurare distonie continua peraltro a discutersi – le disposizioni dell’art. 35 trovano applicazione ai soli fini della fruizione dei diritti sindacali. Le uniche varianti sono previste in materia di locali delle Rsa (art. 27, comma 1), cui è lo stesso art. 35 a rinviare per l’apposita disciplina (cfr. infra § 7), ed in tema di guarentigie dei dirigenti sindacali contro i licenziamenti illegittimi (art. 18, co. 8 st. lav.). Al ricorrere delle condizioni previste da tale ultima norma, infatti, il dirigente sindacale potrà contare su una particolare tutela d’urgenza, tale da consentire la provvisoria reintegrazione in servizio, oltre all’irrogazione di una sanzione economica dissuasiva a carico del datore di lavoro inottemperante al relativo obbligo.
Particolarmente discussa è stata la scelta di circoscrivere il campo di applicazione del titolo III alle sole imprese industriali, commerciali ed agricole34. Nella specie, continua a suscitare perplessità – almeno in dottrina – l’esclusione dei datori di lavoro non imprenditori, trattandosi di una categoria di soggetti che invece è inclusa pleno jure nel raggio di operatività delle regole di cui all’art. 18 e, più recentemente, anche di quelle sui licenziamenti collettivi (cfr. d.lg. 8.4.2004, n. 110, che modifica la l. n. 223/91 per adeguarsi alle prescrizioni fornite dalla Corte di Giustizia CE)35. Viceversa, la Corte Costituzionale ha ribadito la ragionevolezza di tale estromissione, facendo leva soprattutto sulla minore consistenza finanziaria ed organizzativa delle strutture prive del carattere imprenditoriale, rispetto alle imprese vere e proprie36. Quanto a queste ultime, deve ritenersi che il riferimento alle sole imprese industriali, commerciali ed agricole non rivesta carattere tassativo, ma solo esemplificativo. Ne consegue che la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali e di esercitare i relativi diritti è assicurata anche nell’ambito di quelle organizzazioni che raggiungano la soglia di imprenditorialità prevista, in via generale, dall’art. 2082 c.c.37. L’effettivo svolgimento dell’attività di impresa andrà tuttavia verificato alla luce delle circostanze del caso concreto ed al di fuori di logiche generalizzanti. In tal senso, appare particolarmente rilevante – al fine dell’inclusione nel campo di applicazione del titolo III – l’accertamento circa l’effettiva offerta di un prodotto o di un servizio sul mercato ed in condizioni di concorrenza con altri soggetti. La superiore circostanza, infatti, è stata ritenuta sufficiente per integrare una struttura imprenditoriale in capo a soggetti impegnati in attività di carattere assistenziale o altruistico, anche se svolte al di fuori di finalità lucrative38. Del resto, ad analoghe conclusioni è giunta la giurisprudenza più recente in materia di organizzazioni di tendenza, nelle pronunce volte ad individuare i criteri che giustificano l’inapplicabilità, nei loro confronti, dell’art. 18 st. lav. Anche su questo versante è stato precisato che i datori di lavoro che svolgano senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto sono qualificabili o meno come imprenditori in base alla natura dell’attività svolta, da valutare secondo criteri che fanno riferimento al tipo di organizzazione e all’economicità della gestione, a prescindere dall’esistenza di un vero e proprio fine di lucro39.
Oggetto di interesse sono stati anche i criteri di computo da impiegare per il raggiungimento della soglia utile ex art. 35. Valorizzando l’esplicito riferimento all’impresa, si è talora sostenuto che la legittimazione ad accedere alla normativa privilegiata sarebbe stata assicurata all’atto del complessivo superamento dei quindici dipendenti occupati dal datore di lavoro (NOTA). In quest’ottica, il riferimento alla nozione di unità produttiva sarebbe stato ulteriore ed introdotto con il solo scopo di favorire la costituzione di autonomi centri di contropotere sindacale nelle articolazioni organizzative di maggiori dimensioni. Tale orientamento è rimasto tuttavia minoritario, dovendosi ritenere, alla luce del complessivo tenore della disposizione, che l’operatività dei diritti sindacali del titolo III sia stata assicurata al raggiungimento della soglia di sedici dipendenti per singola unità produttiva (o sommati nell’ambito dello stesso Comune), indipendentemente dal numero di lavoratori occupati nell’intera impresa. Ciò perché, «i diritti e i privilegi del titolo III, in quanto strutturati all’interno delle singole unità produttive e riguardanti attività (assemblee, referendum, affissioni, ecc.) da svolgersi in modo decentrato presso le singole comunità di lavoro, testimoniano l’intento legislativo di far riferimento all’aggregazione di interessi che si realizza a livello del luogo di lavoro e di prescindere da ogni considerazione dell’interesse collettivo di cui i lavoratori sono compartecipi in quanto occupati nell’impresa»40.
Quanto alla nozione di unità produttiva, la legge provvede alla relativa qualificazione riferendosi a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupi, per l’appunto, più di quindici dipendenti. Tali riferimenti non hanno carattere esaustivo. La giurisprudenza, infatti, ha adottato anche in questo caso un criterio teleologico che tiene conto della consistenza organizzativa dell’articolazione aziendale, della sua capacità di concludere una frazione dell’attività produttiva e del possesso di una concreta indipendenza tecnica ed amministrativa41. Per contro, è stata esclusa l’autonomia – e quindi la riconduzione alla nozione de qua – di eventuali organismi minori, aventi scopi meramente strumentali ed ausiliari rispetto ai fini produttivi dell’impresa42. Tale definizione trova applicazione anche in materia di trasferimento dei dirigenti sindacali ex art. 22, alla cui analisi si rinvia per ulteriori approfondimenti43.
Densa di implicazioni resta ancora la questione riguardante la possibilità di soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 35 in presenza di imprese di gruppo. In generale, continua a prevalere il formale rispetto nei confronti del «velo» della personalità giuridica. Sicché, si afferma che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell’autonomia delle singole componenti e che i rapporti di lavoro del personale in servizio presso imprese distinte continuano a fare capo ciascuno a queste ultime. Non sarà dunque possibile ravvisare un’unica unità produttiva o un unico centro di imputazione di diritti a favore dello stesso lavoratore, a meno che non si dimostri una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività fra vari soggetti. Ciò potrebbe accadere, ad es., in presenza di interposizioni fittizie o fiduciarie, ovvero di una illecita interposizione di manodopera con conseguente separazione fra datore di lavoro nominale ed effettivo destinatario della prestazione lavorativa44.
2.3. Segue: il contemperamento con interessi pari o sovraordinati.
L’esercizio dei diritti sindacali è infine sottoposto ad ulteriori limitazioni, di fonte non legislativa, che dottrina e giurisprudenza hanno progressivamente elaborato nell’ambito di una delicata opera di comparazione tra interesse collettivo del sindacato ed esigenze individuali dell’imprenditore. In linea generale si afferma che l’attività sindacale protetta è destinata a prevalere sul normale svolgimento della produzione aziendale45. Più precisamente, può dirsi che per ciascun diritto il legislatore ha determinato il livello di compressione della regolarità produttiva a monte, mediante l’impiego di un confine mobile da posizionare volta per volta in relazione alle caratteristiche del prerogativa presa in considerazione ed alla sua capacità di incidere più o meno intensamente sull’organizzazione imprenditoriale46. Così, ad es., per l’attività di proselitismo (art. 26 co. 1 st. lav.), che deve essere svolta nel rispetto del «normale svolgimento dell’attività aziendale», pur essendo inclusa nel catalogo delle attività regolate dalla legislazione promozionale47, ovvero per il referendum (art. 21 st. lav.), la cui indizione è consentita solamente al di fuori dell’orario di lavoro.
Diverse conclusioni valgono invece per altre prerogative sindacali, quali assemblea e permessi, in quanto diritti destinati a comprimere naturaliter le ragioni dell’organizzazione produttiva. In queste ipotesi la quantificazione del sacrificio che è legittimo imporre all’imprenditore viene predeterminata attraverso una valutazione legale tipica, di modo che il nucleo essenziale del diritto, per come legalmente riconosciuto, non può essere ulteriormente compresso neppure da parte dalla contrattazione collettiva48. Resta inteso, peraltro, che l’attività sindacale deve svolgersi nel rispetto delle clausole di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), la cui funzione è quella di limitare il sacrificio delle ragioni datoriali a quanto strettamente necessario ad esercitare concretamente ciascun diritto49.
Limiti di differente intensità derivano infine dal potenziale conflitto con diritti di rango primario, altrettanto dotati di copertura costituzionale. Si pensi a quelli connessi alla salute o alla pubblica incolumità dei dipendenti o di terzi, o ancora all’interesse al libero dispiegamento dell’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost., che non può essere sacrificata sino a pregiudicare la stessa capacità produttiva dell’impresa50. In sostanza, si tratta di un’evoluzione analoga a quella verificatasi in tema di sciopero, laddove il diritto in questione ha trovato un punto di contemperamento nell’esigenza di non compromettere la produttività aziendale, intesa come attitudine dell’impresa ad operare nel mercato51. Principi analoghi valgono pertanto anche nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, in ipotesi di contrasto con i diritti della persona costituzionalmente garantiti. Ed infatti, anche su questo versante la giurisprudenza ritiene ormai che le limitazioni poste a presidio dello sciopero – in quanto diritto costituzionalmente riconosciuto – debbano trovare applicazione anche nei confronti dei diritti sindacali, tanto più perché garantiti soltanto da una legge ordinaria52.
3. Il diritto di assemblea tra istanze di democrazia diretta e afflati di democrazia rappresentativa.
Il diritto di assemblea è tradizionalmente classificato tra gli istituti di democrazia diretta, giusta la sua funzione di consentire a tutta la comunità di lavoratori, indipendentemente dalla presenza di vincoli di affiliazione sindacale, di prendere parte a riunioni qualificate ed organizzate nell’unità produttiva53. Tale strumento di partecipazione – la cui titolarità è riconosciuta in virtù della sola condizione di lavoratore subordinato – ha storicamente permesso ai lavoratori di «discutere le questioni rientranti nella materia che ne forma oggetto» e di «concorrere effettivamente alla soluzione delle questioni dibattute»54, realizzando in definitiva un momento di raccordo tra l’intera base aziendale e gli organismi di rappresentanza sindacale operanti nell’impresa55.
Rispetto alla sua espressione originaria, tuttavia, la formula organizzativa assembleare ha visto diluire notevolmente la sua natura di canale di democrazia diretta del lavoro56. Invero, nella versione consolidata nell’art. 20 dello Statuto, l’iniziativa per la convocazione dell’assemblea è stata sottratta al controllo spontaneo dei lavoratori, per essere rimessa integralmente a quello delle rappresentanze sindacali aziendali. Tale circostanza, spiegata da parte della dottrina in termini di sostegno ed istituzionalizzazione dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro57, ha inevitabilmente ridotto l’istituto ad uno strumento di validazione e controllo della politica e dell’azione dei sindacati, innestando al suo interno significativi profili di democrazia rappresentativa58.
La commistione tra i due modelli partecipativi si riflette specularmente sulle modalità di indizione e di fruizione del diritto. In particolare, il secondo comma dell’art. 20 valorizza il profilo del coinvolgimento diretto della collettività aziendale, ed in tal senso riconosce il diritto di riunirsi in forma qualificata alla generalità dei lavoratori o a gruppi di essi59. Tale espressione ha ricevuto una lettura ad ampio raggio anche da parte della giurisprudenza, che ormai include pacificamente tra i beneficiari della prerogativa anche i prestatori di lavoro il cui rapporto di lavoro sia momentaneamente sospeso (ad es. perché collocati in Cig, ovvero aderenti ad uno sciopero, infortunati, etc.)60. Resta invece discussa la possibilità di estendere il diritto di partecipazione alla categoria dei dirigenti di impresa, almeno quando questi intendano prendervi parte come inviati del datore di lavoro61. Sul punto, si rileva che l’unica modalità idonea ad evitare indebite commistioni potrebbe essere quella dell’assemblea per gruppi, da riservare per l’appunto al solo personale con qualifica dirigenziale62. Per contro, non vi sono dubbi sulla antisindacalità di una eventuale pretesa del datore di lavoro di presenziare personalmente alla riunione63. Sulla base di queste premesse si è pertanto escluso che soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 20 possano riunirsi secondo le modalità garantite dalla suddetta norma64.
Il terzo comma della disposizione, invece, si innesta nella logica della democrazia rappresentativa, creando un canale di contatto tra dirigenza sindacale e lavoratori65. Quest’ultimo prevede, previo rispetto di un generico obbligo di preavviso in favore del titolare dell’impresa, la possibilità di invitare a partecipare all’assemblea anche dirigenti esterni del sindacato che ha riconosciuto l’Rsa. Anche in questo caso l’individuazione dei beneficiari ha carattere tassativo, atteso che il sindacalista esterno deve necessariamente appartenere ad una organizzazione sindacale firmataria di un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva66. Viceversa, nel caso sia invitato un soggetto non legittimato, il datore di lavoro dovrà limitarsi a proibirne la presenza, mentre non potrà, pena la violazione dell’art. 28 dello Statuto, rifiutarsi di concedere l’assemblea67.
3.1. I soggetti legittimati alla convocazione.
Per quanto concerne le modalità di convocazione, le questioni interpretative si presentano assai più articolate. L’art. 20, comma 2, attribuisce il potere di indire l’assemblea alle sole Rsa, che possono provvedervi congiuntamente o disgiuntamente68. La scelta di circoscrivere il novero dei soggetti legittimati appare in linea con l’esigenza che permea l’intero titolo III dello Statuto, ossia garantire che l’accesso alla legislazione promozionale sia riservato ai soli interlocutori ritenuti affidabili e responsabili. Allo stesso tempo, la possibilità di procedere ad una convocazione disgiunta è stata posta a salvaguardia dell’effettività del diritto, volendo evitare che il suo esercizio possa essere ostacolato da iniziative ostruzionistiche o dall’inerzia delle altre rappresentanze sindacali operanti in azienda69. In tal senso, si continua a dubitare della possibilità di legittimare alla convocazione anche soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 19. Scontata nuovamente l’antisindacalità di un’iniziativa datoriale70, la dottrina si è interrogata sull’eventuale estensione in favore di altri soggetti collettivi, per lo più sindacati esterni alle Rsa71. Invero, la soluzione negativa sembrerebbe provenire direttamente dalla Corte Costituzionale, secondo cui ogni deroga alla delimitazione selettiva sarebbe da escludere, in quanto contrastante con l’intera ratio del titolo III dello Statuto72. Tuttavia, le soluzioni concretamente prospettate, tanto in sede dottrinale73, quanto in sede giurisprudenziale, sono state assai più diversificate. Sulla legittimazione dei sindacati locali, dopo alcune iniziali oscillazioni74, si è approdati alla soluzione negativa, affermandosi che la mancata costituzione di Rsa non trasferisce i poteri e le prerogative statutarie in capo alle organizzazioni sindacali esterne75. Indicazioni in tal senso, peraltro, provengono indirettamente dal terzo comma dell’art. 20, laddove si precisa che il ruolo di tali organizzazioni è limitato al solo diritto di far intervenire i propri dirigenti, previo preavviso al datore di lavoro.
Una maggiore apertura, invece, si riscontra in tutti i casi in cui la titolarità del potere di convocazione sia attribuita ad altri soggetti in sede di contrattazione collettiva. Il canale di accesso, in questo modo, andrebbe rintracciato nell’ultimo comma dell’art. 20, secondo cui «ulteriori modalità per l’esercizio del diritto possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali». Per tale via, è stata ritenuta legittima l’investitura disposta nei confronti dei consigli di fabbrica o dei delegati, purché in possesso dei requisiti di rappresentatività previsti dall’art. 1976. Sul punto va osservato che, nella logica dello Statuto, e prima che il testo dell’art. 19 venisse modificato dall’esito referendario, il rispetto di quest’ultima condizione assumeva carattere indispensabile ai fini della legittimità delle previsioni collettive. Occorre ricordare, infatti, che la Corte Costituzionale aveva avuto modo di precisare la natura inderogabile degli originari criteri di rappresentatività stabiliti dall’art. 19, censurando eventuali aggiramenti realizzati attraverso la concessione di prerogative sindacali in forma pattizia77. A seguito del referendum dell’11.7.1995, tuttavia, è venuto a mutare il quadro di riferimento. Adesso, il baricentro della rappresentatività sindacale poggia integralmente su basi consensuali, traendo origine proprio dalla stipulazione ed applicazione di un contratto collettivo di qualsiasi livello nell’unità produttiva. Ne consegue che il riconoscimento pattizio di prerogative sindacali nei confronti di soggetti diversi da quelli espressamente individuati dall’art. 19 potrà ritenersi di norma legittimo, con il solo limite del sindacato di comodo (art. 17) o delle concessioni che il datore di lavoro disponga unilateralmente in favore di organizzazioni sprovviste di consistenza rappresentativa (ossia quelle che non siano riuscite ad imporre il proprio riconoscimento attraverso la sottoscrizione di un qualsiasi contratto collettivo)78. Di conseguenza, qualora sia previsto in sede collettiva, il diritto di convocare l’assemblea potrebbe ben essere esercitato dalle stesse associazioni sindacali aventi titolo a costituire una propria Rsa79.
Più semplice, invece, la disciplina dettata per le Rsu. L’art. 4 dell’Accordo Interconfederale del 20.12.1993 risolve a monte la questione, riservando in favore delle organizzazioni sindacali esterne, firmatarie del Ccnl applicato nell’unità produttiva, il diritto di convocare l’assembla per tre delle dieci ore annue previste dall’art. 20. Tale garanzia è altresì riconosciuta, seppure in assenza di una precisa quantificazione, anche alle rappresentanze unitarie operanti nel settore pubblico (cfr. art. 6 Accordo Quadro del 07.08.1998)80.
Su un piano di ragionamento del tutto distinto vanno invece poste le riunioni che non rientrino nel campo di applicazione dell’art. 20. Tenuto conto che queste ultime non beneficiano delle particolari garanzie apprestate dal titolo III, si può ritenere che qualsiasi istanza sindacale sia titolata ad organizzare e a radunare i lavoratori, trattandosi di diritto che discende direttamente dalla previsione di cui all’art 14 dello Statuto81.
3.2. Il dibattito sulla titolarità, individuale o collegiale, del potere di convocazione.
Per effetto del Protocollo del 23.7.1993 (e del successivo Accordo Interconfederale del 22.12.1993), le prerogative di cui al titolo III dello Statuto sono state trasferite, attraverso un peculiare meccanismo di successione, dalle Rsa alle Rsu. Tuttavia, la diversa struttura di queste ultime, in una con l’ambivalente formulazione delle disposizioni che regolano le modalità del loro subentro nella titolarità dei diritti sindacali (artt. 4 e 5 AI 20.12.1993), ha determinato l’insorgere di numerosi problemi applicativi riguardanti la gestione del diritto di assemblea. In particolare, una delle questioni più complesse concerne la titolarità – individuale o collettiva – del potere di convocazione: in sostanza, è controverso se possa provvedervi direttamente il singolo componente della rappresentanza unitaria, ovvero se occorra in ogni caso una preventiva decisione collegiale.
Secondo l’opinione maggiormente condivisibile, avvalorata anche da alcune pronunce della Cassazione, la prima alternativa andrebbe esclusa, nel senso che la legittimazione ad indire l’assemblea andrebbe riconosciuta unicamente alla Rsu nella sua interezza ed esercitata a maggioranza dei suoi membri. L’art. 4 dell’Accordo del dicembre 1993 prevede infatti che «i componenti delle Rsu subentrano ai dirigenti delle Rsa nella titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo III della l. 300/70». L’art. 5 dispone invece, al comma 1, che «le Rsu subentrano alle Rsa e ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni a essi spettanti per effetto di disposizioni di legge». Prosegue poi, al comma 2, affermando che «la Rsu e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell’unità produttiva». Dalla interpretazione combinata delle due disposizioni la giurisprudenza ha dedotto che l’art. 4 regola la successione dei singoli componenti della Rsu nelle garanzie che lo Statuto riconosce individualmente ai dirigenti delle Rsa (cfr. artt. 22, 23 e 24 St. lav), mentre l’art. 5 riguarda quei poteri e funzioni (come il diritto di convocare l’assemblea, ma anche di indire il referendum ex art. 21 o di affiggere comunicati sindacali ex art. 25) attribuiti alla Rsa quale organismo idoneo veicolare gli interessi della collettività aziendale sul luogo di lavoro82. Sicché, trattandosi di diritti che la legge ha incardinato nella Rsa considerata nel suo complesso, il loro trasferimento non potrà che essere riferito alla Rsu quale organismo a funzionamento collegiale83.
Nella giurisprudenza di merito, tuttavia, prevale una diversa interpretazione delle norme menzionate, che ha trovato anche un recente avallo da parte della Corte di Cassazione84. Secondo questo indirizzo, ragioni di ordine sistematico imporrebbero di ritenere che i singoli membri della Rsu subentrino integralmente nelle prerogative sindacali delle Rsa, senza distinzioni tra quelle riferibili ai singoli dirigenti e quelle pertinenti l’organismo unitariamente inteso.
Tale conclusione viene fondata su ragioni di ordine letterale (il riferimento alle Rsu al plurale nelle disposizioni in cui è regolato il passaggio dei diritti sindacali – art. 5, comma1 – ed al singolare in quelle che attribuiscono la legittimazione alla contrattazione aziendale – art. 5, comma 2 – ) e su un argomento di carattere sistematico (la possibilità, offerta dall’art. 20 dello Statuto, di effettuare la convocazione congiuntamente o disgiuntamente). In altri termini, la diversa formulazione delle norme confermerebbe che le parti sociali hanno inteso attribuire ai singoli membri di Rsu «disgiuntamente l’esercizio dei diritti sindacali, riservando all’azione unitaria della Rsu soltanto la fase di negoziazione collettiva»85. Simile approdo non farebbe altro che riprendere le diverse modalità di convocazione dell’assemblea che già consente l’art. 20. In questa prospettiva le diverse componenti della rappresentanza unitaria andrebbero dunque considerate alla stregua di tante piccole Rsa, costituendo il terminale delle diverse organizzazioni sindacali partecipanti alle elezioni. Da qui la legittimazione ad esercitare individualmente i diritti sindacali concessi dallo Statuto dei lavoratori.
Questa soluzione tuttavia appare discutibile, specie se confrontata con lo spirito del Protocollo del ’93 e con i criteri di rappresentatività sindacale a cui esso si ispira. Invero, un orientamento del genere rischia di alimentare la segmentazione dell’attività sindacale e la concorrenzialità tra le diverse sigle: basti pensare alla possibilità di un accaparramento surrettizio delle prerogative sindacali da parte di organizzazioni sprovviste dei requisiti previsti dall’art. 19 St., ma che siano riuscite ad acquisire un frammento di rappresentatività attraverso l’elezione di un membro di Rsu, ancorché del tutto minoritario. Palese è la distanza rispetto all’obiettivo perseguito dagli estensori dell’accordo del 1993, che nella Rsu avevano individuato un organismo unitario, rappresentativo dell’intera collettività aziendale86.
Sul punto è dunque auspicabile un intervento chiarificatore che, almeno nel settore privato, contribuisca a dissipare i perduranti dubbi sulla natura giuridica delle rappresentanze sindacali costituite sui luoghi di lavoro.
Nel pubblico impiego la tesi della convocazione in forma collettiva è stata parimenti oggetto di discussione, ma si è consolidata con minori difficoltà grazie alla disponibilità di un quando normativo tendenzialmente più univoco87. Le norme di riferimento sono contenute in parte nell’art 42, comma 6, d.lg. n. 165/2001 ed in parte nell’Accordo collettivo quadro del 7.8.199888. L’intreccio di regolamentazioni, di fonte legale e negoziale, conferma che le rappresentanze unitarie del personale vanno considerate a tutti gli effetti degli organismi a funzionamento collegiale. Ed infatti, l’art. 8, comma 1, della disciplina pattizia stabilisce espressamente che le decisioni relative all’attività della Rsu sono assunte a maggioranza dei componenti89, mentre l’art. 42 del t.u. sul pubblico impiego dispone l’equiparazione dei componenti della rappresentanza unitaria del personale ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali statutarie uti singuli. È evidente, pertanto, che la prima norma intende regolare il funzionamento complessivo della Rsu, una volta che sia subentrata nella titolarità dei diritti sindacali già concessi alle Rsa (cfr. art 5, comma 1, dell’AQ 7.8.1998)90, mentre la seconda delinea un meccanismo di sostituzione tra persone fisiche cui sono attribuiti diritti a fruizione individuale (cfr. artt. 22, 23 e 24 dello Statuto)91.
Per la verità qualche dubbio avrebbe ragione di porsi a causa della infelice formulazione delle disposizioni contenute nel coevo contratto collettivo nazionale quadro del 7.8.1998, che regola le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative, permessi ed altre prerogative sindacali in favore dei componenti la Rsu. Quest’ultimo, infatti, stabilisce che le assemblee possono essere indette singolarmente o congiuntamente dai soggetti indicati dal successivo art. 10: norma che menziona esplicitamente i componenti della Rsu. Tuttavia, nonostante le contrastanti indicazioni rinvenibili nel dato letterale, si è preferito optare per una soluzione più coerente con il criterio (legale) di misurazione della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego, laddove l’adozione del metodo proporzionale puro nella fase elettorale «riqualifica la rappresentanza sindacale in senso rispondente al pluralismo ed alla legittimazione dal basso, e valorizza l’autonomia della Rsu rispetto alle oo. ss. che ne promuovono la costituzione»92. A questo argomento si può anche aggiungere che, a differenza del settore privato, le regole in materia di rappresentatività sindacale sono del tutto inderogabili dalla contrattazione collettiva. Così, non sarebbe ammissibile una interpretazione che consenta ad una organizzazione sindacale non rappresentativa di sfruttare il componente di Rsu che sia riuscita ad eleggere nella propria lista, per appropriarsi indebitamente di prerogative cui non avrebbe diritto.
3.3. L’oggetto dell’assemblea.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, l’assemblea può svolgersi con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro. Si tratta di una formula ampia, adoperata dal legislatore anche in altre disposizioni dello Statuto (cfr. art. 21 e 25) con lo scopo di delimitare in maniera flessibile l’ambito entro cui è consentito comprimere le esigenze produttive datoriali rispetto alla tutela degli interessi collettivi. Il tenore della disposizione ha indotto una parte della dottrina a ritenere che l’operazione di qualificazione dell’interesse menzionato spetterebbe direttamente al sindacato, unico legittimato circoscrivere la sfera di incidenza della propria attività93. In questo senso, gli argomenti oggetto di discussione potrebbero essere tutti quelli che il sindacato decida di assumere come propri, ad eccezione delle materie puramente politiche, in quanto estranee al legame tra azione sindacale e condizioni di lavoro94. Beninteso, non che le norme dello Statuto disconoscano ai sindacati il potere di condizionamento ed il ruolo di interlocutori degli organi di indirizzo politico. Piuttosto, come è stato rilevato, il mancato ingresso delle tematiche politiche tra le prerogative sindacali è stato giustificato dalla preoccupazione che un’apertura ai contenuti politici avrebbe potuto condurre a contrasti su tutte le scelte governative, compromettendo il clima favorevole all’unità sindacale95. Pur nella genericità della formula è perciò prevalsa in giurisprudenza una interpretazione il più possibile oggettiva, capace di tenere conto della complessità degli interessi che storicamente hanno qualificato la funzione sindacale, senza debordare nell’ambito di quelli puramente politici96.
È stato inoltre precisato che una delimitazione dell’oggetto dell’assemblea è ipotizzabile soltanto per la fattispecie in cui è garantita la conservazione della retribuzione, ossia per le riunioni indette durante l’orario di lavoro97. Al di fuori di tali condizioni, ben potrebbero convocarsi riunioni di altra natura tutelate già ai sensi dell’art. 1 st. lav.98.
Nulla dice la legge quanto ai poteri deliberativi dell’assemblea ed ai relativi effetti, così confermando l’attenuazione dei profili di democrazia diretta dell’istituto ed il suo affidamento ad una gestione prevalentemente sindacale. Se ne è desunto che gli esiti del dibattito assembleare (ad es. decisioni sulle piattaforme rivendicative o sugli esiti dell’attività di contrattazione) non hanno carattere giuridicamente vincolante, ma impegnano soltanto la responsabilità «politica» delle organizzazioni sindacali. Parallelamente, nel caso di assemblee aventi ad oggetto la conclusione di accordi con il datore di lavoro, la giurisprudenza ritiene il principio maggioritario non possa essere invocato al fine di attribuirvi efficacia vincolante nei confronti dei dipendenti non partecipanti o dissenzienti99.
3.4. Il luogo di svolgimento dell’assemblea.
Secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro non ha un obbligo di porre stabilmente a disposizione dei lavoratori un locale per l’esercizio del diritto di assemblea. Questi, piuttosto, deve limitarsi di volta in volta a concedere una sede idonea100. Naturalmente, a conclusioni opposte si dovrà pervenire nel caso in cui tale obbligo sia concordato in sede collettiva101. In caso di mancata designazione del locale da parte del datore di lavoro, si ritiene che siano direttamente le Rsa a poter scegliere il luogo dove tenere la riunione. Tale individuazione deve tuttavia avvenire senza arrecare pregiudizio alla continuazione dell’attività lavorativa (con particolare riguardo a quella dei lavoratori che abbiano deciso di non partecipare all’assemblea), né porsi in contratto con la sicurezza delle persone o la salvaguardia degli impianti102. Viceversa, ove il datore di lavoro si attivi, mettendo a disposizione un locale idoneo, non è consentito ai lavoratori scegliere un luogo diverso, atteso che a questi ultimi non è attribuito alcun potere discrezionale ed insindacabile, ma solo la facoltà di scelta in caso di inerzia del datore di lavoro103.
3.5. Assemblea in orario di lavoro.
La ratio della previsione che salvaguarda la retribuzione dei lavoratori partecipanti all’assemblea, qualora venga indetta durante l’orario di lavoro, viene ravvisata nell’esigenza di incentivare la partecipazione della base aziendale a tale peculiare forma di riunione104. La garanzia è assicurata entro il limite minimo di dieci ore annue, fatte salve le condizioni di miglior favore introdotte dalla contrattazione collettiva. Si intende così realizzare un equo contemperamento tra l’interesse dei lavoratori a non subire un sacrificio economico per la partecipazione all’attività sindacale e quella del datore di dover continuare ad erogare la retribuzione, seppur in assenza di una controprestazione lavorativa105.
Generalmente, si afferma che il diritto a percepire il normale trattamento economico è subordinato all’effettiva partecipazione all’assemblea: ritenere il contrario significherebbe attribuire alle Rsa il potere di concedere, sia pure nei detti limiti, permessi retribuiti senza causa106. È invece irrilevante, a tal fine, che l’assemblea venga tenuta all’interno o all’esterno dell’unità produttiva, atteso che il datore di lavoro non potrebbe comunque imporne lo svolgimento nei locali aziendali107. Rimane dubbio, invece, se all’imprenditore sia consentito esercitare un controllo sull’effettiva partecipazione dei lavoratori alle riunioni, richiedendo, ad esempio, la timbratura dei cartellini al momento della sospensione e della ripresa dell’attività108. La questione è pacifica solamente nell’ambito del pubblico impiego, atteso che l’art. 2, comma 4, del Ccnq 7.8.1998 dispone espressamente che «la rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale».
3.6. Imputazione del monte orario e diritto alla conservazione della retribuzione.
Secondo l’interpretazione tradizionale, il diritto alla conservazione della retribuzione sarebbe garantito dalla legge o dalla contrattazione collettiva a titolo individuale, nei confronti di ciascun dipendente che partecipi all’assemblea109. Esplicita in tal senso la disciplina dettata per il settore pubblico, laddove si precisa che le dieci ore annue di assemblea vanno computate pro capite, senza decurtazione della retribuzione (cfr. art. 2, comma 1, Ccnq 07.8.1998). Un più recente orientamento, oggi confermato dalla Cassazione, si esprime invece a favore dell’attribuzione del tetto quantitativo direttamente in capo Rsa, di modo che queste ultime non potrebbero indire «complessivamente» assemblee retribuite per un numero di ore maggiore rispetto a quello garantito dalla elegge o dalla contrattazione collettiva110. Si tratta di una lettura che trae origine dall’esigenza di salvaguardare le ragioni dell’attività produttiva: è chiaro che riferendo il monte ore al singolo dipendente, le Rsa non incontrerebbero particolari limiti nel reiterare diffusamente le richieste di assemblea, quantomeno fin quando residui almeno un lavoratore con disponibilità oraria retribuita. In questo modo, il dipendente cui sia rimasta anche una sola ora di permesso remunerato potrebbe fungere da canale di trasmissione per legittimare la convocazione dell’assemblea e far sospendere la produzione. Peraltro, a supporto di questa interpretazione viene portata anche la disciplina dettata per le Rsu, laddove il diritto di indire l’assemblea è incardinato, per tre delle dieci ore annue, espressamente in capo a soggetti collettivi, ossia alle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl applicato nell’unità produttiva. Per quanto provenga da una fonte più che autorevole, tuttavia, v’è da dire che la soluzione appena prospettata desta notevoli perplessità. In particolare, ove si ritenga che la disponibilità oraria sia garantita cumulativamente a tutte le Rsa, vi sarebbe il rischio di una corsa all’accaparramento delle ore disponibili da parte di tutte le sigle sindacali che esprimono una rappresentanza: nell’attuale contesto di frammentazione sindacale, ognuna di esse potrebbe aver interesse ad aggredire per prima il monte ore disponibile, al fine di fruire di quante più riunioni possibili fino a concorrenza del limite garantito. In tal modo, anche i lavoratori verrebbero pregiudicati, atteso che coloro che decidessero di non prendere parte alla riunione (per motivi di appartenenza sindacale, per disinteresse verso l’odg, o per qualsiasi altra ragione), vedrebbero irrimediabilmente compromesso il canale di partecipazione assicurato in forma diretta dallo Statuto. Neppure decisivo risulta l’argomento desunto dalla disciplina delle Rsu. Anche in questo caso, ciascuna organizzazione sindacale firmataria del Ccnl, agendo per prima, potrebbe esaurire il tetto delle tre ore disponibili a discapito delle altre.
Tenuto conto di questi rilievi, una soluzione senz’altro più allineata alle finalità di governo del conflitto endosindacale sarebbe stata quella di imputare il monte orario disponibile in capo alle rappresentanze sindacali, ma con l’accortezza di optare per un criterio di attribuzione non cumulativo, quanto disgiunto tra ciascun soggetto legittimato alla convocazione. In questo modo, ogni singola Rsa potrebbe indire un numero di ore di assemblea tale da realizzare – teoricamente – il monte ore individuale disponibile111. E la stessa conclusione varrebbe per le organizzazioni sindacali aderenti all’Accordo istitutivo delle Rsu, che siano firmatarie del Ccnl applicato nell’unità produttiva.
Va infine segnalato che minori problemi si pongono: a) per le assemblee convocate durante l’orario di lavoro, ma al di fuori dei limiti orari imposti dalla legge o dalla contrattazione collettiva; b) per quelle indette al di fuori dei tempi lavorativi, per le quali non opera alcun limite temporale. Quanto alle prime, è opinione condivisa che si tratti di una fattispecie diversa da quella regolata dall’art. 20 st. lav, risolvendosi più che altro in una particolare manifestazione del diritto di sciopero112. Quanto alle seconde, si discute se siano ipotesi sostanzialmente deregolamentate, stante l’assenza di un concreto impatto sulle esigenze dell’organizzazione aziendale113, ovvero se occorra comunque rispettare le ulteriori modalità di svolgimento previste dall’art. 20114.
3.7. Il ruolo della contrattazione collettiva.
L’art. 20 affida alla contrattazione collettiva il compito di individuare ulteriori modalità per l’esercizio del diritto. Paradigmatico è il caso della fissazione di puntuali adempimenti da osservare in sede di convocazione. Tra questi, risulta essere oggetto di attenzione l’imposizione di un termine minimo di preavviso. Non è del tutto chiaro, infatti, se una simile previsione possa essere considerata a tutti gli effetti una «ulteriore modalità per l’esercizio del diritto»115, ovvero se si tratti di un limite peggiorativo, dunque illegittimo ai sensi dell’art. 40 dello Statuto116. Ad ogni modo, in caso di assenza di una disciplina esplicita, si ritiene che la convocazione possa essere disposta anche oralmente, in ossequio al generale principio di libertà delle forme. Un’eccezione a tale regola è posta ancora una volta nel pubblico impiego, laddove è previsto che vengano comunicate la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali all’ufficio gestione del personale, con preavviso scritto di almeno tre giorni.
Altrettanto discussa è la validità delle clausole che stabiliscano condizioni volte a rendere meno oneroso l’esercizio dell’assemblea nei confronti dell’imprenditore. Nel settore privato la questione si è posta soprattutto per alcune disposizioni collettive che subordinavano l’esercizio del diritto alla salvaguardia del servizio di vendita al pubblico117. Sul punto la giurisprudenza ha affermato che il diritto di partecipare all’assemblea indetta durante l’orario di lavoro, usufruendo della normale retribuzione, non può essere limitato dalla pretesa del datore di lavoro di non subire alcun pregiudizio nella normale esplicazione dell’attività aziendale, né può essere limitato ad opera della contrattazione collettiva118. Va comunque segnalato che alcune pronunce hanno adottato un approccio più moderato, ipotizzando la possibile validità di simili clausole, specialmente se effettivamente concordate con il datore di lavoro in sede aziendale119. Più complessa si presenta l’ipotesi del contemperamento con diritti coperti da garanzia costituzionale. Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, si è affermato che lo svolgimento dell’assemblea deve procedere con modalità tali da non arrecare pregiudizio ad interessi cui l’ordinamento riconosce uguale o superiore tutela120. La questione si interseca naturalmente con i limiti posti al diritto di sciopero. Così, pur nella differenza tra le due fattispecie, è stato precisato che l’assemblea non è assimilabile allo sciopero e non può essere sottoposta alla sua stessa regolazione in ogni caso di violazione della disciplina legale o contrattuale. Tuttavia, ogni qual volta tali inadempimenti possano compromettere seriamente i diritti dell’utenza, il diritto di riunione garantito dallo Statuto cessa di essere tale, risolvendosi in una forma di astensione posta in essere per aggirare i limiti imposti dalla regolamentazione della l. n. 146/90. In questi casi, pertanto, sarà ben ammissibile anche il sindacato della Commissione di Garanzia e l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina sullo sciopero121. Naturalmente, quando lo scontro tra le finalità sindacali e altri interessi sovraordinati si svolga con modalità tali da esorbitare lo stesso legittimo esercizio dei diritti, potranno emergere anche profili di responsabilità penale122.
Nel pubblico impiego, invece, sussiste una disciplina specifica contenuta nell’art. 2 del Ccnq 7.8.1998. Così, da una parte si prevede la possibilità, per l’amministrazione, di far spostare l’assemblea in presenza di condizioni eccezionali e motivate, previa comunicazione alle rappresentanze sindacali promotrici da inoltrare almeno 48 ore prima. Dall’altra è comunque imposto l’obbligo di garantire la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo le modalità fissate nei singoli contratti collettivi di comparto.
4. Il referendum: struttura e funzione.
Collocato contiguamente al diritto di assemblea, il referendum nasce e si configura quale ulteriore istituto di democrazia diretta sui luoghi di lavoro123. La sua funzione è quella di consentire a tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva – anche in questo caso indipendentemente dall’affiliazione sindacale124 – di partecipare alla trattazione di questioni di interesse sindacale, nonché di contribuire, attraverso il proprio potere decisionale, alla loro concreta attuazione. Nella prassi, lo strumento è stato impiegato per coinvolgere i lavoratori nella valutazione preventiva della piattaforma contrattuale, ovvero nell’approvazione successiva del contenuto degli accordi, anche aziendali, già raggiunti in sede collettiva. In tal senso il referendum è stato considerato quale strumento potenzialmente idoneo a «ridurre lo scollamento tra base e organizzazione sindacale oltre che correttivo dell’esperienza dell’assemblearismo non sempre capace di garantire il concorso della volontà di tutti i lavoratori nella determinazione delle scelte di politica sindacale»125.
Tale funzione di raccordo rimane tuttavia offuscata dal limitato rilievo attribuibile all’esito referendario. Al pari di quanto detto in materia di assemblea, va infatti ribadita la valenza essenzialmente politica delle scelte espresse dalla base dei lavoratori, sì da dovere escludere l’insorgere di impegni giuridicamente vincolanti nei confronti dei soggetti promotori126. Detta circostanza conferma peraltro che nella versione recepita dallo Statuto anche il referendum ha visto tradire la sua ratio originaria, con la conseguenza che la naturale impronta di democrazia diretta risulta offuscata da montanti istanze di democrazia rappresentativa. In tal senso, basti pensare che il legislatore ha rimesso la convocazione esclusivamente all’iniziativa congiunta di tutte le Rsa (o della Rsu, ai sensi dell’art. 5, parte I, dell’A.I. 20.12.1993), così manifestando un atteggiamento ancor più restrittivo rispetto a quanto disposto per l’indizione dell’assemblea127. Va invece esclusa la titolarità di tale potere in capo a soggetti diversi, quali l’imprenditore o le organizzazioni sindacali esterne, a meno che, per queste ultime, non sia stabilito diversamente in sede collettiva, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 21 st. lav.128. La scelta di attribuire il diritto di convocazione all’iniziativa collettiva di tutte le Rsa è motivata dalla tradizione di favore verso l’unità sindacale che ha storicamente caratterizzato il sistema di relazioni industriali italiano. Attraverso una simile restrizione, pertanto, si è inteso evitare che il referendum potesse essere piegato a logiche concorrenziali o a spinte separatiste e di competizione tra diverse sigle sindacali, ma si è al contempo impoverito il valore genuinamente democratico che dovrebbe emergere in seno alla consultazione della base aziendale129. Di fatto, l’iniziativa unanime prescritta nella fase di convocazione fa sì che lo strumento di controllo venga attivato nei soli casi in cui sussista il preventivo gradimento dei soggetti promotori, ossia nelle ipotesi in cui sia già preventivabile l’esito favorevole della consultazione130.
4.2. I contenuti e le modalità di svolgimento.
Per quanto riguarda le modalità di svolgimento ed i contenuti su cui può vertere il referendum vanno segnalate due ulteriori differenze, sempre di segno restrittivo, rispetto a quanto disposto in tema di assemblea.
Il primo comma dell’art. 21 prevede che la consultazione debba essere tenuta fuori dall’orario di lavoro, con ciò allontanandosi dalla logica incentivante dell’art. 20 e dalla correlativa possibilità di sospendere l’attività lavorativa senza perdere la retribuzione. Naturalmente, nulla esclude la possibilità di organizzare consultazioni referendarie secondo modalità differenti da quelle regolate dalla disposizione in commento. Si tratterà però di espressioni del più generale diritto di libertà di azione sindacale riconosciuto dagli artt. 1 e 14 st. lav., poste al di fuori delle garanzie promozionali assicurate dalla legislazione di sostegno. Pertanto, il referendum attuato al di fuori dei confini delimitati dall’art. 21 ben potrebbe essere promosso da una sola Rsa, se non, addirittura, da organismi privi di strutturazione istituzionale, ma in questo caso non residuerebbe alcun obbligo collaborativo in capo all’imprenditore131. Quest’ultimo, quindi, non sarebbe assoggettabile ad una serie di doveri strumentali – quali la messa a disposizione di idoneo locale, la garanzia di accesso, l’uso dei relativi servizi, etc. – presupposti invece dall’obbligo di consentire lo svolgimento del referendum «in ambito aziendale».
Quanto ai contenuti su cui è possibile promuovere la partecipazione dei lavoratori, va segnalata la limitazione alle sole materie «inerenti all’attività sindacale», senza l’inciso «e del lavoro», presente invece nella formulazione dell’art. 20. La diversa locuzione non appare tuttavia particolarmente rilevante, atteso che in un caso e nell’altro si tende a riconoscere al sindacato un rilevante margine di autoqualificazione della propria sfera di interessi, con l’esclusione delle sole materie strettamente politiche.
Per completezza, è opportuno ricordare che la disciplina sullo sciopero nei sevizi pubblici essenziali ha cercato di rinnovare la vitalità dell’istituto, seppure con funzioni e modalità essenzialmente differenti da quelle statutarie. Qui lo strumento referendario è impiegato come volano per la composizione del dissenso sindacale che può manifestarsi in sede di individuazione delle prestazioni indispensabili. Peraltro, su questa stessa scia pare innestarsi il più recente ddl di iniziativa governativa (S. 1473) in materia di prevenzione dei conflitti collettivi nei settori che coinvolgano il diritto alla libera circolazione delle persone, laddove la consultazione preventiva dei lavoratori è impiegata simultaneamente come canale di accesso per la proclamazione dello sciopero e come meccanismo di recupero del deficit rappresentativo delle organizzazioni sindacali minori.
5. Il trasferimento dei dirigenti sindacali: profili generali.
In perfetta coerenza con l’impianto della legislazione promozionale, l’art 22 dello Statuto si caratterizza per l’imposizione di un limite esterno – ulteriore rispetto a quello già previsto dalla disciplina generale in tema di mobilità introaziendale (cfr. art. 2103 c.c.) – che comprime il potere datoriale di variare unilateralmente il luogo della prestazione lavorativa132. Dando per presupposta la sussistenza delle «comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive» – quali esigenze che devono necessariamente supportare l’ordine di trasferimento – la disposizione in commento implementa la tutela a favore dei dirigenti sindacali, aggiungendo che nei loro confronti lo jus variandi può essere esercitato previa concessione di un apposito nulla osta da parte delle associazioni di appartenenza. In tal modo, si è inteso assegnare alle parti sociali un importante ruolo di filtro a garanzia della continuità dell’azione sindacale in azienda, giacché le stesse vengono messe in condizione di esercitare un rigido controllo su ogni ordine datoriale che comporti il possibile sradicamento del soggetto protetto dall’unità produttiva in cui svolge simultaneamente la prestazione di lavoro e l’attività di salvaguardia degli interessi della comunità lavorativa.
Nel disciplinare il campo di estensione temporale del beneficio, il legislatore ha dimostrato un particolare spirito di pragmatismo ed una spiccata sensibilità verso l’esperienza consegnata dalla prassi delle relazioni sindacali. Ed infatti, al fine di tutelare efficacemente la posizione di coloro che abbiano rivestito un ruolo di primo piano nella conduzione dell’attività della rappresentanza sindacale, il secondo comma dell’art. 22 dispone un prolungamento della tutela privilegiata fino all’anno successivo alla perdita dell’incarico dirigenziale, con il risultato di immunizzare entro un termine ragionevole gli eventuali tentativi datoriali di disperdere la sfera di influenza guadagnata medio tempore dal dirigente sulla base aziendale. Per ragioni di completezza, è opportuno segnalare che la suddetta estensione temporale è stata assicurata anche nell’ambito della guarentigia che l’art. 18, comma 7 dello Statuto ha riservato ai dirigenti sindacali in materia di licenziamento.
5.1. Il rapporto con i divieti di discriminazione ex art. 15 st. lav.
L’analisi dell’art. 22 va condotta tenendo in considerazione la diversa collocazione sistematica e la differente struttura giuridica che esso presenta rispetto alla fattispecie, per certi versi similare, regolata dall’art. 15 dello Statuto. Quest’ultima individua tra le condotte vietate anche quella consistente nel trasferimento motivato da finalità discriminatorie, intercettando il relativo ordine datoriale con la sanzione della radicale nullità. Benché parzialmente sovrapponibili, le due norme – non a caso regolate sotto due autonomi titoli della l. n. 300/1970 – presentano un spettro regolativo differente. L’art. 15 intende reprimere qualsiasi tipo di comportamento discriminatorio posto in essere nei confronti dei lavoratori appartenenti all’unità produttiva, a prescindere dalla qualifica di esponente sindacale eventualmente posseduta. Si tratta dunque di una regola rivolta a tutelare in prima battuta l’interesse individuale del prestatore di lavoro subordinato, a condizione che questi riesca a provare che dietro la condotta datoriale si celi un intento discriminatorio133. La disposizione, peraltro, ha ricevuto una modesta applicazione giurisprudenziale, a causa delle difficoltà probatorie collegate all’esercizio dell’azione giudiziale.
L’articolo 22, invece, appresta una garanzia in favore dell’effettività dell’azione sindacale svolta da quei lavoratori che rivestano una carica ben specifica all’interno delle organizzazioni sindacali di appartenenza. Ad essere protetto, in questo caso, è principalmente un interesse collettivo, la cui tutela è assunta dal legislatore in apicibus, ossia al di fuori di ogni verifica circa il carattere pregiudizievole o discriminatorio che il lavoratore/dirigente sindacale possa subire per effetto del trasferimento. Ad ogni modo, data la natura necessariamente plurioffensiva dei comportamenti riconducibili all’una o all’altra fattispecie, in giurisprudenza si ammette pacificamente l’esperibilità, anche in via cumulativa, tanto del rimedio di cui all’art 28 st. lav., quanto dell’azione individuale del lavoratore interessato a far valere la nullità dell’atto datoriale illegittimo134.
5.3. I soggetti beneficiari.
L’applicazione giurisprudenziale dell’art. 22 ha fatto emergere una serie di difficoltà interpretative riscontrabili soprattutto nella fase di individuazione dei beneficiari della tutela. Le numerose pronunce che si registrano in materia muovono tutte dalla preoccupazione che una qualificazione eccessivamente benevola circa la figura del dirigente sindacale potrebbe indurre le organizzazioni di appartenenza a riconoscere la carica privilegiata in modo opportunistico (ad es. in favore di lavoratori non attivi sindacalmente, ma «in odore» di trasferimento), paralizzando il potere direttivo del datore di lavoro. Si tratta di un rischio concreto, accresciuto peraltro dall’assenza di limiti quantitativi in grado di delimitare con certezza la platea dei soggetti garantiti: diversamente da quanto accade per il successivo art. 23 – che contingenta i permessi riservati alla medesima categoria di soggetti – qui si potrebbero conferire incarichi ad libitum, con intuibili conseguenze sul regolare funzionamento dell’organizzazione produttiva.
Orbene, fatta salva l’ipotesi dei membri e candidati delle commissioni interne, la cui identificazione non ha prodotto disorientamenti di sorta135, si registra un’interessante casistica proprio sull’inquadramento della figura del dirigente sindacale di Rsa. Nella specie, dottrina e giurisprudenza appaiono concordi nel ritenere che la sussistenza della qualifica di riferimento debba essere riscontrata mediante criteri di effettività ed a prescindere da astratte qualificazioni nominalistiche. Pertanto, è stata ritenuta insufficiente la formale investitura nella carica di membro di una rappresentanza sindacale, affermandosi piuttosto che la garanzia in materia di trasferimento potrà essere riconosciuta solamente in favore di quei componenti che rivestano un ruolo di conduzione, concreta e personale, dell’attività della rappresentanza stessa136. Il principio in questione, tuttavia, è stato in concreto declinato secondo diverse sfaccettature. Così, da una parte si è valorizzata l’interpretazione più estrema del criterio di effettività, giungendosi ad estendere il regime di tutela persino in favore dei membri di Rsu già decaduti, ma ancora accreditati come tali dal datore di lavoro, in forza della spontanea concessione dei permessi sindacali di cui all’art. 23 dello Statuto137. Dall’altra si è adottata una interpretazione più restrittiva, affermandosi che le regole sul trasferimento non potrebbero trovare applicazione in favore di quei soggetti che, pur essendo sindacalmente attivi, facciano parte di organismi di tutela dei lavoratori sprovvisti dei criteri di rappresentatività previsti dall’art. 19 st. lav.138. In una recente pronuncia, infatti, la Cassazione ha avuto modo di precisare che il nesso tra il dirigente sindacale e l’organizzazione di cui costituisce espressione va verificato ed attualizzato alla luce dei diversi requisiti di rappresentatività sindacale previsti dalla disposizione di apertura del titolo III dello Statuto, nelle versioni precedente e successiva al referendum del 1995. Di conseguenza, la tutela di cui all’art. 22 andrà negata nei confronti di coloro che abbiano acquisito la carica privilegiata per effetto di una nomina disposta, per così dire, «ora per allora», ossia da organizzazioni sindacali precedentemente rappresentative, ma che all’esito della consultazione popolare non risultino più provviste dei requisiti stabiliti dall’art. 19139.
Ad ogni modo, al fine di evitare le applicazioni strumentali più sopra accennate, va detto che i giudici hanno spesso supportato il criterio di effettività attraverso l’impiego concorrente delle soglie numeriche apprestate dalla disciplina sui permessi sindacali140. In questo modo, attraverso la tecnica dell’applicazione analogica o dell’interpretazione estensiva, un consistente indirizzo interpretativo utilizza i limiti quantitativi dell’art. 23 per determinare il numero massimo dei dirigenti inamovibili senza il nulla osta delle organizzazione esterne141. La soluzione è molto persuasiva nei suoi esiti concreti, ma costituisce oggetto di fondate obiezioni, giacché impiega l’argomento analogico in modo tecnicamente inappropriato, ovvero mettendo a raffronto due disposizioni caratterizzate da differenti rationes ispiratrici142. In proposito, è stato rilevato che la struttura dell’art. 22 non presuppone l’assoggettamento del datore di lavoro ad uno specifico onere economico, quale è quello è connaturato alla fruizione dei permessi sindacali di cui alla disposizione successiva143. E, d’altra parte, la stessa Corte Costituzionale, investita di apposita questione di legittimità, ha fatto salva l’intera disciplina dell’art. 22, rifiutando ogni assimilazione o logica generalizzante con la disposizione contigua144.
In presenza di un quadro giurisprudenziale non del tutto fluido, allora, un utile elemento di semplificazione si rinviene nel contributo offerto dalla contrattazione collettiva (o dalle disposizioni statutarie delle associazioni interessate), nelle cui pieghe sono spesso riscontrabili discipline di dettaglio che collegano l’acquisizione delle cariche privilegiate all’osservanza di determinati oneri di pubblicità, preavviso e trasparenza nei confronti del datore di lavoro145. Basti pensare a quanto stabilito nell’ambito della disciplina delle Rsu, laddove l’AI del 22.12.1993 provvede a contingentare il numero dei soggetti beneficiari (fatte salve le disposizioni di miglior favore introdotte dalla contrattazione collettiva), nonché ad introdurre un obbligo di comunicazione preventiva, in forma scritta, dei nominativi dei singoli componenti della rappresentanza146.
5.4. L’ambito di applicazione oggettivo.
Dal punto di vista oggettivo, la copertura assicurata dall’art. 22 viene garantita esclusivamente nell’ambito di quegli spostamenti che comportino un allontanamento definitivo dall’unità produttiva. Nella giurisprudenza meno recente era affiorata una lettura atecnica e piuttosto lasca della nozione contenuta nell’art. 35 dello Statuto, di modo che qualsiasi alterazione significativa delle coordinate spaziali entro cui il dirigente avesse svolto attività sindacale sarebbe stata sufficiente, di per se, a configurare una lesione della funzione di raccordo con la base aziendale ed a giustificare, di conseguenza, l’invocazione della garanzia in commento147. Così, alcune pronunce hanno censurato persino quegli spostamenti disposti all’interno di uno stesso reparto, perché potenzialmente idonei a compromettere l’interesse collettivo alla continuità dell’azione sindacale svolta in una determinata articolazione organizzativa148.
L’orientamento maggioritario si esprime invece in termini più rigorosi e fedeli alle indicazioni desumibili dalla disposizione che delimita il campo di applicazione dello Statuto (integrante con quelle eventualmente provenienti dalla contrattazione collettiva)149. Secondo questo indirizzo, il concetto di unità produttiva va inteso in senso unitario, indipendentemente dal tipo di fattispecie per la quale occorra circoscrivere lo spettro regolativo dello Statuto. Di conseguenza, la richiesta del nulla osta sindacale sarà necessaria ogni qual volta lo spostamento venga disposto al di fuori di un’articolazione aziendale capace di espletare autonomamente, seppure in tutto o in parte, l’attività di produzione dell’impresa150. Restano fuori da questa nozione, dunque, quegli organismi minori aventi scopi meramente strumentali rispetto alle più ampie finalità produttive della stessa151.
Va infine precisato che la guarentigia in commento opera esclusivamente nell’ambito dei trasferimenti definitivi, con esclusione degli allontanamenti temporanei dalla sede di lavoro quali trasferte o missioni152. Ciò nondimeno, qualora dietro gli stessi si celi un intento discriminatorio del datore di lavoro, tale da far ravvisare una lesione anche solo potenziale allo svolgimento dell’attività sindacale, sarà possibile invocare la più generale tutela offerta dall’art. 28 dello Statuto153.
Esclusi dalla tutela sono altresì i trasferimenti collettivi154, atteso che lo spostamento dell’intera forza lavoro collocata nell’unità produttiva non è in grado di pregiudicare l’interesse sindacale tutelato dalla norma. Lo stesso dicasi per quelli dovuti alla soppressione155, riarticolazione156 o cessione di una unità produttiva157, nonché quelli conseguenti a promozione professionale158, naturalmente a patto che non nascondano finalità antisindacali. Considerazioni opposte sono state invece effettuate in merito ai trasferimenti plurimi, laddove l’allontanamento di un gruppo consistente di dirigenti sindacali dal luogo in cui era radicata l’attività di autotutela collettiva è apparsa in contrasto con la ratio dell’art. 22.
5.5. L’applicazione dell’art. 22 nel pubblico impiego. Cenni.
Nell’ambito del rapporto di impiego pubblico, occorre distinguere tra le categorie di personale assoggettate all’ordinario regime privatistico di cui al d.lgs. n. 165/2001 e quelle ancora attratte dalla disciplina pubblicistica, di stampo autoritativo, contenuta nei rispettivi ordinamenti e leggi speciali (cfr. art. 3, d.lg. n. 165/2001). Tale distinzione, con riferimento alla prerogativa in tema di trasferimento dei dirigenti sindacali, ha prodotto una sorta di biforcazione, atteso che nell’ambito dei rapporti privatizzati trovano applicazione l’art. 22 e le disposizioni applicative contenute nel CCNQ del 7.8.1998 (art. 18, comma 4)159. Viceversa, nei settori regolati dal diritto pubblico si registra l’applicazione di discipline speciali160, che riflettono ancora una forte sovra ordinazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. rispetto all’interesse tutelato dall’art. 22 st. lav.
6. Il diritto di affissione. Profili generali.
Il diritto di affissione, riconosciuto dall’art. 25 dello Statuto, presenta una fisionomia scevra dai numerosi vincoli e limitazioni che lo avevano contrassegnato nell’esperienza della contrattazione collettiva pre-statutaria161. Esso garantisce alle Rsa – ovvero, in forma collegiale alle Rsu162 – il diritto di affiggere, «su appositi spazi che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro».
La garanzia sorge per effetto della mera costituzione degli indicati organismi di rappresentanza, che sono gli unici legittimati ad esercitarlo. Per contro, rimangono esclusi soggetti differenti, quali le organizzazioni sindacali esterne, a meno di una esplicita previsione in sede di contrattazione collettiva163.
Scopo della disposizione è quello di istituire un canale di comunicazione privilegiato tra le rappresentanze sindacali e la base aziendale, promuovendo ed agevolando lo scambio di informazioni e l’interessamento di tutta la comunità di lavoro (dunque anche di quella parte non affiliata ad alcuna oo.ss.) su materie qualificate dalla loro pertinenza con l’attività di autotutela svolta dai soggetti collettivi164. Si tratta di una peculiare garanzia il cui contenuto giuridico si scinde in due posizioni soggettive distinte, seppur intimamente connesse. Su di un fronte viene collocato il dovere collaborativo del datore di lavoro, cui è fatto obbligo di individuare gli spazi da destinare ad esclusivo uso delle rappresentanze aziendali, sull’altro va posto lo specifico diritto d’uso, qualificabile in termini di detenzione, che a queste ultime viene riconosciuto in funzione dell’esercizio dell’attività divulgativa del materiale informativo indicato dalla norma165.
6.1. Tipologia ubicazione e distribuzione dei canali informativi.
L’art. 25 fa carico al datore di lavoro di individuare «appositi spazi», da collocarsi in luoghi accessibili a tutti i lavoratori dell’unità produttiva. È opinione condivisa che l’accessibilità di questi ultimi vada valutata in concreto, con riferimento al tipo di lavoro svolto ed alle attività accessorie normalmente praticate nei luoghi di lavoro166. Così, qualora l’attività produttiva venga svolta essenzialmente al di fuori di locali o uffici chiusi – ad es. per le imprese di trasporto – deve ritenersi consentita l’affissione su bacheche predisposte nei punti di partenza ed arrivo degli autoveicoli, anche qualora siano situate tecnicamente all’esterno dei locali aziendali167. Una volta osservato tale limite, l’imprenditore resterà libero di individuare la più idonea ubicazione degli spazi sindacali, nel pieno rispetto delle esigenze organizzative aziendali168. La giurisprudenza ritiene infatti che le Rsa non possano vantare un diritto pieno ad ottenere la disponibilità di un determinato luogo, neppure ove l’originaria collocazione fosse stata preventivamente concordata col datore di lavoro169. Anzi, per quanto si tratti di prassi diffusamente riscontrabile, si è anche precisato che a rigore quest’ultimo non sarebbe neppure tenuto alla dotazione di apposite bacheche, quadri o pannelli170.
A seguito della crescente diffusione delle tecnologie informatiche, si è discusso circa la possibilità di ottemperare agli obblighi di cui all’art. 25 mediante la messa a disposizione, in favore delle Rsa, di tutti quei canali elettronici che permettano una più rapida diffusione dei comunicati sindacali. La questione è di particolare interesse, perché sollecita una lettura evolutiva delle disposizioni Statutarie ed il loro adeguamento alla mutato contesto tecnologico. Allo stato attuale pare condivisibile l’opinione di chi sostiene la possibilità di assimilare le bacheche materiali agli spazi elettronici o virtuali, stante la loro capacità di sollecitare l’attenzione della base aziendale con più diretta ed immediata percettibilità.171. Va tuttavia precisato che la scelta di mettere disposizione delle Rsa gli strumenti telematici in luogo di quelli tradizionali dovrebbe essere affidata alla discrezionalità del datore di lavoro, o al limite costituire oggetto di contrattazione collettiva, atteso che dall’art. 25 non deriva alcun obbligo di fornire al sindacato la miglior tecnologia disponibile nell’organizzazione produttiva172.
Nel caso di contestuale presenza di più rappresentanze nella stessa unità produttiva, si è affermato che il datore di lavoro è obbligato a garantire a ciascuna di esse la disponibilità di un apposito sito. La soluzione viene giustificata sul piano letterale (l’utilizzo del plurale riferito agli spazi) ed attraverso il raffronto con l’attiguo diritto di cui all’art. 27, che garantisce un unico locale comune anche in presenza di una pluralità di istanze sindacali. Si tratta di una interpretazione condivisibile, tenuto conto che la messa a disposizione di uno spazio per ciascun soggetto collettivo è in grado di prevenire conflitti intersindacali e non comporta, a differenza di quanto potrebbe avvenire per il diritto ai locali, oneri eccessivi per l’imprenditore173. Dall’obbligo di garantire una pluralità di spazi informativi, tuttavia, non deriva un diritto alla parità di trattamento tra le diverse Rsa, nel senso che il datore di lavoro ben potrebbe differenziare le dimensioni della bacheca concessa a ciascuna di esse, purché non comprometta l’essenziale funzione informativa delle stesse.
6.2. Contenuti delle comunicazioni e limiti alla defissione unilaterale da parte del datore di lavoro.
In merito ai contenuti che è possibile divulgare nelle comunicazioni sindacali, va segnalato l’impiego della consueta formula relativa alle «materie di interesse sindacale e del lavoro». Anche in quest’ambito, la giurisprudenza ritiene che l’individuazione delle tematiche oggetto di pubblicazione spetti unicamente al sindacato, senza che possa ipotizzarsi alcuna ingerenza da parte del datore di lavoro. Diverse pronunce muovono da questa considerazione per affermare l’antisindacalità del comportamento datoriale consistente nella defissione unilaterale dei comunicati sindacali ritenuti non inerenti le finalità elencate174. A tale strumento potrebbe poi affiancarsi, secondo alcune opinioni, anche l’azione civile di spoglio ex art. 1168 c.c.175, ovvero, qualora la condotta dell’imprenditore trascendesse il limite della rilevanza penale, la fattispecie dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.). Tutto ciò, naturalmente, a meno che non si configuri la circostanza esimente della legittima difesa, come potrebbe accadere qualora il contenuto dei comunicati sindacali si presenti obiettivamente diffamatorio e direttamente percepibile come tale dalla platea dei lavoratori presenti nell’unità produttiva176.
7. I locali delle Rsa.
Contiguo al diritto di affissione per finalità e contenuti, l’art. 27 dello Statuto garantisce alle Rsa la disponibilità di un idoneo locale per l’esercizio delle loro funzioni177. La disposizione si scinde in due separate fattispecie. In base al primo comma, il datore di lavoro ha l’obbligo di porre a disposizione delle rappresentanze aziendali un idoneo locale comune, in via permanente, ove nell’unità produttiva siano occupati almeno duecento dipendenti. Il secondo comma, invece, regola l’ipotesi in cui non sia raggiunta detta soglia occupazionale, disponendo che in tal caso l’obbligo a carico del datore di lavoro scatti in presenza di una apposita richiesta da parte dei soggetti legittimati. In entrambi i casi, il diritto sorge automaticamente, per effetto della materiale costituzione di una o più Rsa (o Rsu) all’interno dell’unità produttiva. Ne deriva che in caso di mancata costituzione dell’organismo di rappresentanza in tale ambito, non vi sarà alcun obbligo gravante sull’imprenditore. Pertanto, le altre Rsa eventualmente operanti all’interno dell’intero complesso aziendale non avranno titolo per richiedere la messa a disposizione di un locale nell’unità produttiva sprovvista di una propria rappresentanza178.
Per contro, nel caso in cui le Rsa costituite nell’unità produttiva siano più di una, il datore di lavoro potrà limitarsi a mettere a disposizione dei diversi organismi collettivi un unico locale comune, dovendosi escludere che egli debba assicurare la disponibilità di ambienti distinti, a meno di non aver accordato una simile previsione di miglior favore sede collettiva179.
7.1. Le caratteristiche dei locali: idoneità, dotazioni, ubicazione.
In base a quanto previsto dal primo comma dell’art 27, i locali messi a disposizione delle Rsa devono essere idonei: si tratta di una attribuzione rilevante, in quanto consente di rivendicare il rispetto di alcuni standard di sicurezza ed adeguatezza. In altri termini, occorre che siano garantiti l’igiene e la salubrità dell’ambiente di riunione, nonché l’illuminazione, il riscaldamento ed ogni altro arredo adeguato a consentire lo svolgimento dei compiti propri dell’organismo sindacale180.
Quanto al profilo dell’ubicazione, non vi è concordia circa la possibilità di assegnare indifferentemente locali interni o esterni all’unità produttiva, purché nelle sue immediate vicinanze. La soluzione positiva sembrerebbe ammissibile e fondata sulla formulazione, in termini esattamente alternativi, dello stesso art. 27. La tesi prevalente, tuttavia, esclude un potere di scelta totalmente discrezionale in capo all’imprenditore, sostenendo piuttosto che questi debba individuare prioritariamente un locale endoaziendale, così da garantire l’effettivo radicamento dell’azione sindacale all’interno dei luoghi di lavoro181. La messa a disposizione di locali esterni, invece, sarebbe da ritenersi subordinata alla ricorrenza di ragioni oggettive (quali ad es. la struttura dell’organizzazione aziendale) che non consentano di ottemperare all’obbligo principale182.
7.2. Sulla possibilità di ingresso da parte dei sindacalisti esterni.
Frequentemente è stata portata all’attenzione della giurisprudenza anche la questione della fruibilità dei locali da parte di sindacalisti esterni. Sul punto, è frequente l’accostamento tra la formulazione dell’art. 27 e quella dell’art. 20, che in materia di assemblea contempla un diritto di partecipazione in favore di tali soggetti. L’assenza di specifici riferimenti nell’art. 27 e la differente ratio delle due disposizioni, tuttavia, hanno condotto ad escludere la sussistenza di un’analoga prerogativa. Si afferma infatti che la garanzia di una apertura nei confronti di soggetti esterni al personale occupato nell’impresa può trovare giustificazione nel solo ambito assembleare, giacché in tale occasione si discute non solo dei problemi dell’azienda o del reparto, ma di tutta la complessiva tematica pertinente il sindacato. Di conseguenza, a meno di un’esplicita concessione da parte del datore di lavoro, non vi sarà spazio per l’ingresso di dirigenti appartenenti alle organizzazioni sindacali esterne nei locali di cui all’art. 27183.
7.3. La disciplina apprestata per le articolazioni aziendali di minori dimensioni.
Il secondo comma dell’art. 27 introduce un regime distinto per le articolazioni aziendali in cui siano occupati meno di duecento dipendenti. È stato precisato che la differente regolazione delle due fattispecie è intesa a garantire un più equo bilanciamento degli interessi: nelle realtà aziendali di minore consistenza organizzativa e occupazionale sarebbe irragionevole l’imposizione di un onere economico particolarmente rilevante, quale è quello derivante della permanente messa a disposizione di un locale aziendale nei confronti delle rappresentanze sindacali184. Sicché, nelle unità produttive di più ridotte dimensioni, il legislatore ha ritenuto di dover condizionare la fruizione del locale sindacale ad una esplicita e preventiva richiesta da parte della Rsa. Ciò implica che negli intervalli tra una riunione e l’altra il locale ritornerà nella disponibilità dell’imprenditore e che questi potrà di volta in volta modificarne l’ubicazione, ma sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
1* Il presente lavoro è di prossima pubblicazione in A. Garilli (a cura di), Il diritto sindacale, in Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, Torino, 2011.
Cfr. De Luca Tamajo, Corso, Diritti sindacali, in Digesto comm., IV, Torino, 1989, 298; Mazzoni, Diritti sindacali, in Enc. Giur., vol. XI, Roma, 1989, 1.
2 Cfr. De Luca Tamajo, Corso, ibidem, 300; Bolego, Attività sindacale, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. Carinci, t. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a cura di C. Zoli, II ed., Torino, 2007, 143.
3 Cfr. Perone, i diritti sindacali, in Tratt. Rescigno, t. I, parte II, II ed., Torino, 2001, 140.
4 Romagnoli, Treu, I sindacati in Italia: storia di una strategia, Bologna, 1977, 264; Giugni, Le tendenze evolutive della contrattazione collettiva in Italia, in Il sindacato tra contratti e riforme: 1969-1973, Bari, 1973, 76.
5 Rusciano, Statuto dei lavoratori e ordinamento intersindacale, in Tratt. Rescigno, tomo I, parte I, II ed., Torino, 2004, 114.
6 Cfr. Simi, Introduzione al Titolo III, in Commentario dello Statuto dei lavoratori, diretto da Prosperetti, t. II, Milano, 1975, 617.
7 Cfr. Cass., 20.2.1967, n. 425, in Riv. giur. lav., 1967, II, 260, con nota di Natoli, La giurisprudenza della Cassazione e la libertà dei lavoratori. Cfr. anche Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Il diritto sindacale, I, 5° ed., Torino, 2006, 105.
8 Bolego, Attività sindacale, cit. 139.
9 Treu, Statuto dei lavoratori, in Enc. Dir., vol. XLIII, Milano, 1989, 1033.
10 Cfr. Giugni, Diritto sindacale, Bari, 2001, 95.
11 Mazzoni, Diritti sindacali, cit., 4.
12 Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, Milano, 1976, 68 ss.; Mancini, sub art. 19, in Statuto dei diritti dei lavoratori, a cura di Ghezzi, Mancini, Montuschi, Romagnoli, Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, 303; Giugni, Curzio, sub art. 19, in Lo Statuto del lavoratori. Commentario, diretto da Giugni, Milano, 1979, 303 ss.; Assanti, sub art. 19, in Commento allo Statuto dei diritti dei lavoratori, a cura di Assanti, Pera, Padova, 1972, 231 ss.; Ferraro, Rappresentanze sindacali aziendali, in Dig. comm., Torino, 1996, 58 ss.
13 Cfr. Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Il diritto sindacale, cit., 78.
14 Carinci, Se quarant’anni vi sembran pochi: dallo Statuto dei lavoratori all’Accordo di Pomigliano, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n. 108/2010, 4.
15 Cfr. Ghera, La riforma della rappresentanza sindacale nel Protocollo di luglio e nell’accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, in La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro 1970-1993, a cura di Ghera, Bozzao, Roma, 1994, 24 ss.
16 Cfr. Ferraro, rappresentanze sindacali aziendali, cit., 61, secondo cui i criteri previsti dall’art. 19 perseguivano l’obiettivo di marginalizzare il sindacato puramente aziendalistico, solitamente ispirato da logiche settoriali e puramente rivendicative, al di fuori di un consapevole raccordo con i problemi generali del mondo del lavoro.
17 Cfr. Ichino, Le rappresentanze sindacali in azienda dopo il referendum. Problemi di applicazione della nuova norma e dibattito sulla riforma, in Riv. it. dir. lav., 1996, I, 113 ss.
18 Maresca, Prime osservazioni sulle nuove r.s.a. in Dir. prat. lav., 1995, n. 40, inserto, XIII; De Luca Tamajo, Le ricadute del referendum modificativo dell’art. 19 l. n. 300/70, in Dir. rel. ind., 1996, 91 ss.
19 Cfr. Giugni, La rappresentanza sindacale dopo il referendum, in Giornale dir. lav. e relazioni ind., 1995, 367 ss.
20 Cfr Giugni, Diritto sindacale, cit., 68.
21 Cfr. Ferraro, rappresentanze sindacali aziendali, cit., 73.
22 Cfr. Pera, Va tutto bene nella norma relativa alla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali deliberata dal popolo sovrano?, in Riv. it. dir. lav., 1996, II, 447.
23 Cfr. T. Palermo, 27.12.1999, in Mass. giur. lav., 2001, 477, con nota di Cammalleri, L’art. 19 st. lav. dopo il referendum: il popolo sovrano ha votato questa norma? Un caso di legittimo rifiuto dell’impresa alla costituzione di qualsiasi r.s.a.
24 Santoro Passarelli G., Prospettive di riforma della rappresentanza sindacale nel lavoro privato, in Arg. dir. lav., 1999, 33 ss.; Proia, La proposta di legge sulle rappresentanze sindacali unitarie e la inadeguatezza del suo coordinamento con il sistema, ivi, 715 ss., Magnani, La rappresentanza degli attori sindacali: serve una legge? Spunti di riflessione, in Dir. rel. ind., 2006, 967; Maio, Sul cinquantun per cento come media tra dato elettorale e dato associativo in un contesto di concorrenza intersindacale, in Arg. dir. lav., 2009, 1306 ss.
25 Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Il diritto sindacale, cit., 99.
26 Cfr. da ultimo Lassandari, Le nuove regole sulla contrattazione collettiva: problemi giuridici e di efficacia, in Riv. giur. lav., 2010, 45 ss.; Maresca, Accordi separati, in Dir. lav. merc., 2009, 523; Carinci, Se quarant’anni vi sembran pochi: dallo Statuto dei lavoratori all’Accordo di Pomigliano, cit., 1 ss. Cfr. altresì gli interventi di Andreoni, La Macchia, Viafora, Treves, Naccari, Gentile, Lassandari, Diritto sindacale e relazioni industriali dopo la rottura dell’unità contrattuale, in Rass. sindacale, 2009, suppl. fasc. n. 25, 29 ss.
27 Cfr, per tutti, Ricci M., L'Accordo Quadro e l'Accordo Interconfederale del 2009: contenuti, criticità e modelli di relazioni industriali, in Riv. it. dir. lav., 2009, I, 353 ss.
28 Sul punto Corti, Sartori, L'attuazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22gennaio 2009 nel settore privato e in quello pubblico: L’accordo interconfederale del 15 aprile 2009 e l’intesa del 30 aprile 2009, in Riv. it. dir. lav., 2009, III, 349 ss.
29 Cfr. Carinci, Una dichiarazione d'intenti: l’Accordo quadro 22gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali, in Riv. it. dir. lav., 2009, I, 197.
30 Pubblicata in Mass. giur. lav., 1975, 299.
31 Cfr. Basenghi, L’ambito di applicazione del titolo terzo dello Statuto dei lavoratori, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. Carinci, t. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a cura di C. Zoli, II ed., Torino, 2007, 250.
32 Cfr. C. Cost., 8.7.1975, n. 189, in Mass. giur. lav., 1975, 295.
33 Sul punto già Alleva, Il campo di applicazione dello statuto dei lavoratori, Milano, 1980, sub cap. I.
34 Cfr. Basenghi, L’ambito di applicazione del titolo terzo dello Statuto dei lavoratori, cit., 251 ss.
35 C. Giust. CE, sez. II, 16.10.2003, causa C-32/02, Commissione C. Repubblica Italiana, in Lav. giur., 2003, 1121, con nota di Miscione, L. n. 223/1991 sui licenziamenti collettivi anche ai non imprenditori.
36 Cfr. C. Cost., 8.7.1975, n. 189, cit.
37 Garofalo, Statuto dei lavoratori, I) Rapporti di lavoro privato, in Enc. Giur., vol. XXX, Roma, 1993, 13.
38 Valorizzano l’indice della gestione con criteri di economicità, ossia tale da coprire i costi, e svalutano quello dell’assenza di finalità lucrative, riguardante il movente soggettivo dell’imprenditore, P. Nuoro, 21.11.1996, in Riv. giur. sarda, 1998, 457, con nota di Dore; Cass., 14.6.1994, n. 5766, in Giust. civ., 1995, I, 187. Nella specie è stata ritenuta imprenditoriale l’attività svolta dall’ospedale del Bambino Gesù, sul presupposto dell’obiettiva economicità dell’attività stessa, desumibile dalla percezione degli introiti della diaria versata dalla regione, dalla copertura di tutti i costi derivanti dall’assistenza ospedaliera, ivi comprese le spese di ammortamento degli impianti e di ammodernamento delle attrezzature, nonché quelle necessarie per la retribuzione del personale dipendente e per l’addestramento e l’aggiornamento del personale infermieristico.
39 Cass., 26.1.2004, n. 1367, in Mass. giur. lav., 2004, 289, con nota di Gragnoli, Organizzazioni di tendenza e natura dell’attività espletata. Nella specie, si è ritenuto che una prestazione di servizi resa dalla Confesercenti avesse carattere imprenditoriale, nonostante venisse resa ad esclusivo favore delle imprese proprie affiliate, in quanto strutturata secondo modalità organizzative ed economiche di natura oggettivamente imprenditoriale.
40 Così De Luca Tamajo, Corso, Diritti sindacali, cit., 310.
41 Cass., 4.10.2004, n. 19837, in Dir. prat. lav., 2005, 123; Cass., 29.7.2003, n. 11660, ivi, 2003, 1500; Cass., 21.7.2000, n. 9636, ivi, 2001, 254.
42 Cass. 20.7.2001, n. 9881, in Dir. prat. lav., 2002, 660. Nella specie è stata esclusa l’autonomia di uno sportello di una banca che svolgeva solo attività meramente strumentali e ausiliarie rispetto a quelle dell’istituto di appartenenza, avente sede in altro Comune.
43 Cass., 9.8.2002, n. 12121, in Giur. it., 2003, 1814, con nota di Altorio.
44 Cfr. da ultimo T. Modena, 4.5.2007, in Arg. dir. lav., 2007, II, 1055, con nota di Menegatti, Esclusione dei diritti sindacali nelle società di gruppo: profili di potenziale antisindacalità; A. Torino 7.4.2005, in Lav. giur., 2005, II, 1098. Cfr. inoltre Cass., 6.4.2004, n. 6707, in Giust. civ. mass., 2004, 4; Cass., 10.11.1999, n. 12492, in Riv. giur. lav., 2001, II, 49, con nota di Madera; Cass., 23.8.2000, n. 11033, in Gius, 2001, 59 che sottolinea la diversità del trattamento dei lavoratori nei confronti del gruppo di imprese, rispetto alle differenti tutele previste in materia fiscale (in favore del collegamento imprenditoriale) ed in materia societaria (in favore del socio che intende far valere la responsabilità del gruppo. perché l’opposta eventualità appartiene alla scelta discrezionale del legislatore.
45 De Luca Tamajo, Corso, Diritti sindacali, cit., 299.
46 Ghezzi, Romagnoli, Il diritto sindacale, Bologna, 1997, 50; Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., 114; Bolego, Attività sindacale, cit., 262. Contra, Pera, sub art. 1, in Commento allo Statuto dei diritti dei lavoratori, a cura di Assanti, Pera, Padova, 1972, 10 ss., che ritiene tale limite di applicazione generale. In giurisprudenza cfr. T. Milano 19.6.1993, Orient. giur. lav., 1993, 601.
47 Cfr. Cass., 19.8.1986, n. 5089, in Giust. civ.,1987, I, 105; Cass., 22.2.1983, n. 1325, ivi, 1983, I, 1747. Interessante anche P. Pavia 27 novembre 1981, in Riv. giur. lav., 1981, II, 957, che ha ravvisato una condotta antisindacale nel comportamento dell’azienda che aveva impedito ai lavoratori in lotta sindacale l’ingresso nei locali al fine di svolgere attività di propaganda. Ciò perché «l’art. 26 comma 1 dello statuto dei lavoratori, che consente l’opera di proselitismo senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale, presuppone la normalità di quest’ultima e non trova applicazione quando sia in corso una forma di lotta che tale normalità è necessariamente diretta ad alterare».
48 Ad es. in tema di permessi ex art. 30, si v. Cass., 20.7.1989, in 3430, in Lavoro e prev. oggi, 1989, 2387, secondo cui la contrattazione collettiva può prevederne la quantificazione, l’indicazione al datore di lavoro dei lavoratori legittimati a fruirne e la comunicazione (non già la richiesta) preventiva di quelli da utilizzare in concreto (al fine di rendere possibili al datore di lavoro eventuali sostituzioni), mentre non potrebbe, pena la nullità delle relative clausole, condizionare l’esercizio del diritto ad esigenze o interessi aziendali contrastanti con lo stesso, in quanto non necessità di una concessione o autorizzazione del datore di lavoro. In termini anche A. Milano, 8.6.2004, in Dir. rel. ind., 2005, 177, con nota di Malandrini. In materia di assemblea Cass., 3.1.1986, n. 31, in Giust civ., 1986, I, 1718 con nota di P. Ghinoy, Sui limiti del diritto di assemblea nei servizi pubblici.
49 Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Il diritto sindacale, cit., 106.
50 Cfr. Cass., 23.3.2004, n. 5815, in Notiziario giurispr. lav., 2004, 568; Cass., 15.3.2002, n. 3825, in Mass. giur. lav., 2002, 310; Cass., 5.7.1997, n. 6080, in Lavoro. e prev. oggi, 1998, 805.
51 Per tutte Cass., 30.1.1980, n. 711, in Giust. civ., 1980, I, 803.
52 Cfr. Cass., 15.6.1994, n. 5799, in Dir. lav., 1994, II, 305, con nota di Inglese; T. Milano 17.4.2002, in Lav. giur., 2002, 894.
53 Sul diritto di assemblea cfr. Pessi, L’assemblea nei luoghi di lavoro, Milano, 1976; Freni, Giugni, sub art. 20, in Freni, Giugni, Lo Statuto dei Lavoratori, Milano, 1971, 90; Ghezzi, sub art. 20, in Statuto dei diritti dei lavoratori, a cura di Ghezzi, Mancini, Montuschi, Romagnoli, Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, 347 ss.; Veneto, sub Art. 20, in Lo statuto del lavoratori. Commentario, diretto da Giugni, Milano, 1979, 331 ss.; Assanti, sub art. 20, in Commento allo Statuto dei diritti dei lavoratori, a cura di Assanti, Pera, Padova, 1972, 259 ss.; Bolego, Il diritto di assemblea, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. Carinci, t. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a cura di C. Zoli, II ed., Torino, 2007, 183; Di Cerbo, Assemblea, in Il diritto del lavoro, a cura di Amoroso, Di Cerbo, Maresca, vol. II, Milano 2007, 860 ss.
54 Perone, L’organizzazione dei prestatori nei luoghi di lavoro, in Tratt. Rescigno, t. I, parte II, II ed., Torino, 2001, 127.
55 Galantino, Diritto sindacale, Torino, 1995, 88; Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit. 113 ss.
56 Sottolinea la differenza rispetto alle manifestazioni spontanee affiorate sull’onda lunga del movimento di contestazione operaia Perone, L’organizzazione dei prestatori nei luoghi di lavoro, cit., 126 ss.
57 De Luca Tamajo, Corso, Diritti sindacali, cit., 301.
58 Cfr. Perone, i diritti sindacali, cit., 146; Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Il diritto sindacale, cit., 111; Bolego, Il diritto di assemblea, cit., 184.
59 Cfr. A. Bari, 15.6.1974, in Riv. giur. lav., 1974, II, 585, che ha dichiarato l’antisindacalità di un’assemblea consentita ai soli iscritti al sindacato promotore.
60 Cfr. Cass., 22.12.1986, n. 7859, in Giust. civ., 1987, I, 853, che ha riconosciuto il diritto di partecipazione ai lavoratori in CIG; Cass., 30.10.1995, 11352, in Dir. lav., 1996, II, 97, con nota di Passalacqua, Esercizio del diritto di assemblea in costanza di sciopero; P. Firenze, 20.4.1991, in Toscana lav. giur., 1992, 1.
61 Cfr. De Luca Tamajo, Corso, Diritti sindacali, cit., 301
62 Cfr. Perone, i diritti sindacali, cit., 150.
63 Cfr. Veneto, sub Art. 20, cit., 362; Cass., 16.4.1976, n. 1366, in Foro it., I, 1132; P. Bologna, 17.3.1999, in Mass. giur. lav., 599, che confina l’intervento datoriale alla mera possibilità di riunire consensualmente i propri dipendenti, senza però interferire con la normale dialettica sindacale.
64Cfr. Cass., 27.3.1982, n. 1906, in Mass. giur. lav., 1982, 587, relativa alla riunione dei componenti delle Rsa; T. Bergamo 21.2.1974, in Orient. giur. lav., 1974, 384 su quelle del consiglio di fabbrica; P. Milano, 9.1.1981, ivi, 1981, 572, riguardante il consiglio d’azienda.
65 Così Perone, i diritti sindacali, cit., 152.
66 Con riferimento al caso delle Rsu cfr. T. Milano, 4.12.1999, in Riv. critica dir. lav., 2000, 341 che ha ritenuto legittima la partecipazione di dirigenti esterni del sindacato che ha concorso alla sua costituzione, ai sensi dell’Accordo Interconfederale 20.12.93, ancorché detto sindacato non risultasse firmatario del Ccnl applicato in azienda.
67 Così, da ultimo, T. Milano, 27.4.2006, in Arg. dir. lav., 2007, II, 482 ss., con nota di Imberti, R.S.U. e titolarità dei diritti sindacali: avanti in ordine sparso. Cf. inoltre Cass., 5.5.2003, n. 6821, in Mass. giur. lav., 2003, 504, con nota di Inglese, Costituzione della r.s.u. e rappresentatività sindacale; Cass., 20.4.2002, 5765, ivi, 2002, 748, con nota di Basenghi, Rappresentanza sindacale unitaria ed esercizio del diritto di assemblea, che, al fine di evitare la frammentazione dell’attività sindacale, ha escluso il diritto di partecipazione all’assemblea da parte di dirigenti esterni, appartenenti ad un sindacato che sia riuscito ad eleggere una propria componente in seno all’Rsu, ma che non sia rappresentativo ex art. 19.
68 Pertanto è antisindacale il comportamento dell’imprenditore che non conceda l’assemblea indetta da una singola Rsa, P. Trento, 4.7.1970, in Orient. giur. lav., 1970, 549.
69 Cfr. Di Cerbo, Assemblea, cit., 863; Bolego, Il diritto di assemblea, cit., 187; Scognamiglio, Diritto del lavoro, Napoli, 1992, 381.
70 Cfr. Cass., 16.4.1976, n. 1366, in Mass. giur. lav., 1977, 174, con nota di Meucci, L’esercizio del diritto di assemblea.
71 Cfr. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit. 116.
72 Cfr. C. Cost., 15.5.95, n. 170, in Giur. it., 1995, I, 553. cfr. anche T. Torino, 16.11.1985, in Dir. lav., 1986, II, 392.
73 Cfr. per tutti Perone, i diritti sindacali, cit., 146-147, ed ivi per ulteriori riferimenti dottrinali.
74 Cfr. P. Siracusa, 28.6.1982, in Giust. civ., 1982, 2853; P. Firenze, 21.9.1970, in Orient. giur. lav., 1970, 551, secondo cui la convocazione di sindacati esterni sarebbe consentita qualora sia inerte o non costituita alcuna Rsa.
75 P. Milano, 7.5.1986, in Lavoro 80, 784; P. Reggio Emilia, 26.11.1977, in Foro it., 1978, I, 2669.
76 Cass., 17.10.1988, n. 5652, in Giust. civ., 1989, I, 343, con nota di Lambertucci; Cass. 10.9.1990, n. 9306, in Riv. giur. lav., 1991, II, 38, con nota di Bartesaghi; T. Milano, 15.2.1986, in Lavoro 80, 1986, 395.
77 Cfr. C. Cost., 26.1.1990, n. 30, in www.giurcost.org, secondo cui le organizzazioni sindacali non in possesso dei requisiti fissati dall’art. 19 non avrebbero potuto fruire dei diritti sindacali per effetto di una specifica pattuizione con il datore di lavoro, correndosi altrimenti il rischio di avvantaggiare sindacati di scarsa consistenza e correlativamente alterare la parità di trattamento rispetto ad organizzazioni dotate di rappresentatività anche maggiore presenti in azienda.
78 Si tratta di una soluzione in linea con le indicazioni di C. Cost., 12.7.1996, n. 244, in Arg. dir. lav., 1997, II, 387, in risposta al pericolo che la nuova formulazione dell’art. 19 potesse alimentare un arbitrario potere di accreditamento datoriale decretandone l’illegittimità costituzionale. Cfr. anche Cass., 1.2.2005, n. 1892, in Riv. critica dir. lav., 2005, 119, secondo cui se l’autonomia contrattuale è attualmente idonea a veicolare la rappresentatività sindacale in azienda, «essa non può, per la contraddizione che non lo consente, non essere anche idonea a modulare le prerogative sindacali in azienda secondo criteri nuovi e diversi, con il limite del sindacato di comodo o del tutto sganciato da un’effettiva rappresentatività, da verificare caso per caso, e non in ragione di una presunzione assoluta per il solo fatto di una estensione pattizia o di una diversa configurazione delle prerogative sindacali».
79 Cfr. T. Milano, 28.2.2002, in Riv. critica dir. lav., 2002, 600, con riferimento ad una ipotesi introdotta dal Ccnl catene alberghiere.
80 Cfr. Giugni, Diritto sindacale, cit., 97.
81 Di Cerbo, Assemblea, cit., 864; Galantino, Diritto sindacale, 88; Perone, i diritti sindacali, cit. 147.
82 Cfr. T. Piacenza, 13.12.2006, in Arg. dir. lav., con nota di Ratti; T. Crema, 30.3.2001, in Orient. giur. lav., 2001, 1, con nota di Degan, RSU e titolarità del diritto di indire l’assemblea; T. Monza, 04.12.2002, in Riv. critica dir. lav., 2003, 70; Cass. 26.02.2002, n. 2855, in Riv. it. dir. lav., 2002, II, 504, con nota di Ferrante, Collegialità della r.s.u. e principio di maggioranza; Cass. 20.4.2002, n. 5765, ivi 2003, II, 426, con nota di Boni, Rsa, rsu e diritto di assemblea: il difficile coordinamento tra gli artt. 19 e 20 St. lav., il Protocollo del 1993 e il referendum del 1995; Cass., 16.2.2005, n. 3072, in Lav. pubbl. amm., 2005, 387 con nota di Macioce, Indizione dell’assemblea da parte del singolo componente della RSU: la Cassazione ci ripensa, nonché, seppure più ambiguamente, Cass., 10.1.2005, n. 269, in Riv. it. dir. lav, 2005, II, 806, con nota di Focareta, L’esercizio dei diritti sindacali tra dimensione collegiale delle rappresentanze sindacali unitarie e prerogative dei singoli componenti.
83 Cfr. R. Romei, La rappresentatività frammentata, in Riv. it. dir. lav., 2005, II, 549; più in generale si v. Campanella, Rappresentatività sindacale: fattispecie ed effetti, Milano, 2000; Fontana, Profili della rappresentanza sindacale: quale modello di democrazia per il sindacato?, Torino, 2004. Scarponi, rappresentatività ed organizzazione sindacale, Padova, 2005; Cester, Membri di rappresentanza sindacale unitaria e vincolo sindacale, in Rappresentanza, rappresentatività sindacato in azienda ed altri studi. Studi in onore di Mario Grandi, Padova, 2005, 159; Gragnoli, Le rappresentanze sindacali unitarie ed i contratti aziendali, ivi, 292.
84 Cfr. Cass., 18.2.2005, n. 1892, in Riv. it. dir. lav., 2005, II, 549, con nota di R. Romei, La rappresentatività frammentata; T. Milano, 27.4.2006, in Arg. dir. lav., 2007, II, 482 ss., con nota di Imberti, R.S.U. e titolarità dei diritti sindacali: avanti in ordine sparso, ed in Riv. critica dir. lav., 2006, 747, con nota di Vescovini, Decadenza e poteri del singolo membro della RSU; T. Nola, 10.7.2001, in Riv. it. dir. lav., 2002, II, 730, con nota di De Mozzi, T. Milano, 10.1.2003, in Riv. critica dir. lav., 2003, 307; T. Torino, 24.5.2003, in Mass. giur. lav., 2003, 496, con nota di Figurati.
85 Cfr. Vescovini, Decadenza e poteri del singolo membro della RSU, cit., 752.
86 R. Romei, La rappresentatività frammentata, cit., 556, 557.
87 Cfr. T. Milano, 26.11.2008, in Riv. impiego e dirigenza pubblica, 2009, 79, con nota di Boatti; Cass., 16.2.2005, n. 3072, cit. In generale, sul tema dei diritti sindacali nel p.i. si rinvia, da ultimo, a Di Stasi, Le RSA, le RSU e i diritti sindacali nel settore pubblico, in Il lavoro pubblico in Italia, a cura di Carabelli, Carinci M. T., Bari, 2010, 297 ss.
88Intervenuto ai sensi dello stesso art. art. 42, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, nella parte in cui demanda agli accordi o contratti collettivi che regolano l’elezione ed il funzionamento dell’organismo il compito di stabilire i «criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle Rsa.
89 La disposizione è stata peraltro oggetto di un successivo accordo di interpretazione autentica, siglato il 6.4.2004 che individua nella Rsu un soggetto sindacale unitario, cui si applicano le regole generali proprie degli organismi unitari elettivi di natura collegiale.
90 Quest’ultimo prevede infatti le Rsu (intese dunque quali organismi unitari) subentrano alle Rsa o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l’esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
91 In tal senso si esprime anche l’Aran nella nota n. 4260 del 27.5.2004, in www.aranagenzia.it.
92 Così Macioce, Indizione dell'assemblea da parte del singolo componente della RSU: la Cassazione ci ripensa, cit., 340.
93 Assanti, sub art. 20, cit., 267; Ghezzi, sub art. 20, cit., 362.
94 Cfr. Bolego, Il diritto di assemblea, cit., 186.
95 Così Perone, i diritti sindacali, cit., 143.
96 Cfr. T. Milano, 19.12.2001, in Orient. giur. lav., 2001, 697, secondo cui non sarebbe riconducibile alle materie indicate nell’art. 20 il tema della guerra. Viceversa, potrebbero rientrarvi argomenti di tipo politico in senso ampio, che presentino refluenze indirette sulle condizioni di lavoro. Cfr. P. Reggio Emilia 27.12.1976, in Foro it., 1972, I, 833, con riferimento alla tutela della salute dei lavoratori. Più in generale cfr. Franceschini, Giurisprudenza sulla nozione di «materie di interesse sindacale e del lavoro» ex artt. 20 e 25 dello Statuto dei lavoratori, in Mass. giur. lav., 1973, 227.
97 Ghezzi, sub art. 20, cit., 365.
98 Cfr. Giugni, Diritto sindacale, cit., 96.
99 Cfr. Cass., 4.5.1994, n. 4295, in Mass. giur. lav., 1994, 320; Cass., 13.1.1992, n. 289, in Riv. it. dir. lav., 1993, II, 75,con nota di Pandolfo, Deliberazione dell’assemblea dei lavoratori ed efficacia del contratto aziendale «asindacale», secondo cui la formazione della volontà dell’assemblea non è governata dal principio maggioritario, sicché, in assenza di specifiche disposizioni di legge o di contratto collettivo, non è consentito adottare decisioni idonee ad influire nella sfera giuridica dei singoli lavoratori senza il consenso preventivo o successivo di questi ultimi.
100 Cfr. Cass., 8.4.1981, n. 2035, in Foro it., 1982, I, 214.
101 Cfr. T. Milano, 28.2.2002, in Riv. critica dir. lav., 2002, 600; Cass., 8.5.1987, n. 4277, in Mass. giur. lav., 1987, 472.
102 Cfr. T. Pinerolo, 29.11.2002, in Gius, 2002, 360.
103 Cfr. Di Cerbo, Assemblea, cit., 870.
104 Cfr. Cass. 5.7.1997, n. 6080, in Riv. it. dir. lav., 1998, II, 64.
105 Dalla circostanza che il tempo trascorso in assemblea non costituisce attività lavorativa, si è dedotta la non indennizzabilità dell’infortunio occorso al lavoratore durante il suo svolgimento. Cass., 4.11.1993, n. 10895, in Foro it., 1994, I, 717.
106 Cfr. Cass., 1.8.1986, n. 4934, in Giust. civ., 1987, I, 108.
107 Cfr. T. Milano, 31.7.2006, in Riv. critica dir. lav., 2007, 96; Cass. 17.5.1985, n. 3038, in Mass. giur. lav., 1985, 287, con nota di Meucci, Convocazione dell’assemblea dei lavoratori in sede esterna all’azienda.
108 In senso positivo cfr. Perone, I diritti sindacali, cit., 148; Cass., 1.8.1986, n. 4934, in Giust. civ., 1987, I, 108; P. Firenze, 18.8.1982, ivi, 1982, I, 2853. Contra, Cass., 17.5.1985, n. 3038, in Giust. civ., 1985, I, 2525.
109 Cfr. P. Pavia, 9.2.1998, in Riv. giur. lav., 1999, II, 133, secondo cui il monte ore va riferito individualmente ad ogni singolo lavoratore, con la conseguenza che è antisindacale il comportamento del datore di lavoro che cumuli le ore di assemblea convocate disgiuntamente dalla Rsu e da una Rsa costituita da un sindacato non aderente all’Accordo del 22.12.1993, omettendo di verificare l’effettiva partecipazione di ciascun dipendente all’una o all’altra assemblea. In dottrina De Luca Tamajo, Corso, Diritti sindacali, cit., 301; Ghezzi, sub art. 20, cit., 350 ss.
110 Cfr. Cass., 21.7.2009, n. 16942, in Riv. it. dir. lav., 2009, II, 984, con nota di De Rosa, Il tetto quantitativo delle dieci ore va riferito all’indizione o alla fruizione del diritto di assemblea?; T. Milano, 6.2.2006, in Riv. critica dir. lav., 2006, 418, con nota di Beretta, Monte ore annuo ex art. 20 Sl, secondo cui il monte ore verrà progressivamente eroso ad ogni singola convocazione dai parte delle rappresentanze sindacali, senza che di ciò possano dolersi i lavoratori che, a differenza di altri colleghi, non abbiano partecipato all’assemblea.
111 È questo l’orientamento talvolta emerso in sede di merito e prospettato da una parte della dottrina. Cfr. T. Torino, 24.5.2003, in Mass. giur. lav., 2003, 496; Pessi, L’assemblea nei luoghi di lavoro, cit., 123.
112 De Luca Tamajo, Corso, Diritti sindacali, cit., 301.
113 Bolego, Il diritto di assemblea, cit., 191.
114 Perone, I diritti sindacali, cit., 149; T. Milano, 19.4.1973, in Mass. giur. lav., 1973, 5.
115 È la soluzione prevalente in giurisprudenza. Cfr. Cass., 12.6.1987, n. 5179, in Notiziario giurispr. lav., 1987, 707; T. Milano, 19.4.1973, in Orient. giur. lav., 1973, 267.
116 T. Cagliari, 6.5.1971, in Riv. giur. lav., 1971, II, 725; P. Milano, 10.3.1973, in Foro it., 1973, I, 2948.
117 Cfr. da ultimo l’art. 30 del Ccnl 18.7.2008 per i dipendenti di aziende del terziario, distribuzione e servizi, che demanda alla contrattazione aziendale l’individuazione di modalità di svolgimento delle riunioni che tengano conto dell’esigenza di salvaguardare il servizio di vendita al pubblico.
118 Cass., 5.7.1997, n. 6080, in Riv. it. dir. lav., 1998, II, 64, con nota di Avio, Assemblea e condotta antisindacale.
119 Cfr. Cass., 12.1.1998, n. 203, in Giust. civ., 1998, I,1663, con nota di Manganiello, Attività aziendale e limiti al diritto di assemblea; Cass., 3.4.1993, n. 4032, in Riv. giur. lav., 1993, II, 277, con nota di Malpeli, Esercizio del diritto di assemblea, interessi aziendali e contrattazione collettiva. P. Parma, 12.5.1992, in Orient. giur. lav., 1992, 867.
120 Cfr. Cass., 15.6.1994, n. 5799, in Dir. lav., 1994, II, 305, con nota di Inglese, Esercizio del diritto di assemblea e tutela delle esigenze aziendali e della collettività.
121 Cfr. A. Milano, 29.10.2007, n. 977, in Dir. rel. ind., 2008, 163; A. Milano, 18.11.2003, in Riv. it. dir. lav., 2004, II, 272, con nota di Bollani, Anche il diritto di assemblea è soggetto ai limiti posti dalla l. n. 146/1990. Cfr. anche Commissione di Garanzia, 29.6.2006, n. 06/192.
122 Cfr. Cass. Pen., 20.9.2007, in Dir. rel. ind., 2008, 159, con nota di Iorio, relativa al reato di interruzione di pubblico servizio posto in essere da alcune lavoratrici che avevano occupato una scuola nell’ambito di una riunione sindacale.
123 Cfr. Ghezzi, sub art. 21, in Statuto dei diritti dei lavoratori, a cura di Ghezzi, Mancini, Montuschi, Romagnoli, Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, 368 ss.; Veneto, sub art. 21, in Lo Statuto del lavoratori. Commentario, diretto da Giugni, Milano, 1979, 370 ss.
124 Cfr. Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, cit., 146; T. Milano, 27.1.1984, in Foro it., 1984, I, 2319, che estende il diritto di partecipazione anche ai lavoratori collocati in Cig.
125 De Luca Tamajo, Corso, Diritti sindacali, cit., 302.
126 Basenghi, Il referendum, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. Carinci, t. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a cura di C. Zoli, II ed., Torino, 2007, 199; Cass.. 28.11.1994, n. 10119, in Mass. giur. lav., 1994, 683.
127 T. Pinerolo, 23.1.2001, in Mass. giur. lav., 2001, 168.
128 Cfr. P. Teramo, 21.3.1990, in Riv. it. dir. lav., 1990, II, con nota di Lambertucci.
129 Carinci, De Luca Tamajo, Tosi, Treu, Il diritto sindacale, cit., 113.
130 Perone, il referendum, in Tratt. Rescigno, t. I, parte II, II ed., Torino, 2001, 155; Basenghi, Il referendum, cit., 198.
131 Così Basenghi, Il referendum, cit., 200.
132 Cfr. Ghezzi, sub art. 22, cit., in Statuto dei diritti dei lavoratori, a cura di Ghezzi, Mancini, Montuschi, Romagnoli, Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, 372; Garofalo, sub art. 22, in Lo Statuto del lavoratori. Commentario, diretto da Giugni, Milano, 1979, 372 ss.; Basenghi, Il trasferimento dei dirigenti di r.s.a., in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. Carinci, t. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a cura di C. Zoli, II ed., Torino, 2007.
133 Cfr. Magrini, sub art. 22, in Commentario dello Statuto dei lavoratori, diretto da Prosperetti, t. II, Milano, 1975, 738 ss.; Ghezzi, sub art. 22, cit., 373.
134 Bellomo, I soggetti e i rapporti sindacali, in Diritto del lavoro e della previdenza sociale, a cura di Santoro Passarelli G., Milano, 1996, 822.
135 In dottrina è stata sostenuta anche l’estensione della tutela ai membri del consiglio di fabbrica ed ai delegati di impresa, stante la loro assimilazione ai membri delle commissioni interne. Cfr. Di Cerbo, Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, in Il diritto del lavoro, a cura di Amoroso, Di Cerbo, Maresca, vol. II, Milano 2007, 882 ss. In giurisprudenza cfr. P. Milano, 7.4.1984, in Lavoro 80, 1984, 709.
136 Cfr. Cass., 5.2.2003, n. 1684, in Riv. giur. lav., 2004, II, 141, con nota di Ferluga, Sull’individuazione dei lavoratori beneficiari della tutela ex art. 22 Stat. Lav.; Cass., 17.3.1986, n. 1821, in Giur. it., 1987, I, 508.
137 Cfr. T. Milano, 28.1.2004, in Riv. critica dir. lav., 2004, 309.
138 Va altresì ricordato che una eccezione a tale principio era stata introdotta dall’art. 19 del d. lgs. n. 626/94, per la figura del rappresentante dei lavoratori della sicurezza, cui venivano estese le prerogative statutarie di cui agli artt. 22, 23 e 24. cfr. T. Orvieto, 14.2.2002, in Riv. critica dir. lav., 2002, 332. Tuttavia, a seguito dell’abrogazione di tale decreto, disposta ad opera della l. n. 81/2009 e successive modificazioni (T. U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), la citata previsione non sembra essere stata riproposta, lasciando presagire la diffusione di un ampio contenzioso.
139Cfr. Cass., 9.4.2009 n. 8725, in Orient. giur. lav., 2009, 61.
140 Cfr. Cass., 1.11.1984, n. 5735, in Giur. it., 1985, I, 743, con nota di Genghini; Basenghi, Il trasferimento dei dirigenti di r.s.a., cit., 204.
141 Cfr. Cass., 19.11.1997, n. 11521, in Mass. giur. lav., 1998, 12; Cass., 29.10.1990, n. 10438, in Foro it., 1990, I, con nota di Amoroso.
142 Cfr. Basenghi, Il trasferimento dei dirigenti di r.s.a., cit., 203.
143 Di Cerbo, Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, cit. 884.
144 Cfr. C. Cost., 23.2.1989, n. 60, in Notiziario giurispr. lav., 1989, 6, che ha dichiarato inammissibile la questione sollevata da Cass., 9.2.1988, n. 99, in Mass. giur. lav., 1988, 45.
145 Ad es. quello della preventiva comunicazione dei nominativi dei dirigenti sindacali al datore di lavoro. Cfr. T. Napoli, 20.4.2009, in Notiziario giurispr. lav., 2009, 205; P. Chivasso, 13.2.1988, in Lavoro 80, 1988, 951.
146 Sul diritto della Rsu a subentrare ai dirigenti delle Rsa nella prerogativa di cui all’art. 22 dello Statuto cfr. A. Aquila, 13.2.2003, in Notiziario giurispr. lav., 2003, 265. In dottrina si è anche sostenuto che la tutela contro il trasferimento vada estesa anche in favore dei candidati non ancora eletti nelle Rsu, attesa la analoga formulazione prevista per i canditati delle alle elezioni delle commissioni interne. Cfr. Bellomo, I soggetti e i rapporti sindacali, cit., 821.
147 Cfr. già De Luca Tamajo, Corso, Diritti sindacali, cit., 305.
148 Cfr. P. Torino, 18.6.1985, in Foro It., 1987, I, 1990. Cfr. altresì P. Milano, 19.3.1984, in Lavoro 80, 1984, 427. Anche Cass., 5.2.2003, n. 1684, cit. ha adottato una interpretazione abbastanza morbida, precisando, seppure in sede di obiter dictum, che «deve ritenersi compreso nell’ambito applicativo della norma stessa ogni tipo di allontanamento dalla sede lavorativa che, per determinare un distacco, completo e di apprezzabile durata, dal luogo di svolgimento dell’abituale attività sindacale, sia suscettibile di produrre una lesione (anche potenziale) all’azione del rappresentante sindacale, equiparabile in termini fattuali, in ragione cioè dell’interesse leso, al trasferimento».
149 Al riguardo, occorre ricordare che secondo parte della giurisprudenza i confini dell’unità produttiva possono essere ulteriormente precisati in sede collettiva. Cfr. Cass., 24.4.1991, n. 4494, in Giur. it., 1992, I, 1136; Cass., 13.11.1984, n. 5735, in Notiziario giurispr. lav., 1985, 73. Contra T. Genova, 19.7.1986, in Riv. giur. lav., 1986, II, 396, che ha affermato la nullità delle clausole collettive che si risolvano in disposizioni derogatorie in pejus dei diritti dei lavoratori.
150 Cfr. Cass., 4.7.1991, n. 7386, in Rep. Foro it., 1991, voce Lavoro, rapporto, 908.
151 Cfr. Cass., 14.6.1999, n. 5892, in Riv. it. dir. lav., 2000, II, 702, con nota di Lassandari, Nozioni consolidate e argomentazioni oscure in materia di trasferimento del prestatore.
152 Cfr. Cass., 22.8.2003, n. 12349, in Notiziario giurispr. lav., 2004, 1; T. Milano, 28.3.2006, in Orient. giur. lav., 2006, 284.
153 Cfr. Cass., 9.8.2002, n. 12121, in Mass. giur. lav., 2003, 96; Cass., 3.9.1991, n. 9341, in Notiziario giurispr. lav., 1991, 698.
154 Cfr. T. Milano, 28.11.2001, in Riv. critica dir. lav., 2002, 339, con nota di Fredi Mazzone; P. Livorno, 29.10.1987, in Riv. it. dir. lav., 1988, II, 436.
155 Cfr. T. Torino, 2.3.1989, in Foro it., 1989, I, 2958.
156 Cfr. P. Legnano, 3.4.1982, in Orient. giur. lav., 1982, 704.
157 Cfr. Cass., 3.5.2003, n. 6723, in Notiziario giurispr. lav., 2003, 780.
158 Cfr. T. Cagliari, 2.7.2002, in Riv. giur. Sarda, 2003, 125; P. Roma, 21.3.1988, in Notiziario giurispr. lav., 1989, 233. Contra Trib. Bolzano, 22.3.2000, in Riv. critica dir. lav., 2000, 325, che ha affermato l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nel trasferimento disposto a seguito della promozione del lavoratore/dirigente sindacale, disposta in assenza di nulla osta, precisando che l’ordine sarebbe stato legittimo solamente qualora nella sede di provenienza non vi fossero stati posti vacanti che richiedessero la qualifica superiore acquisita per mezzo della promozione.
159 Cfr. T. Udine, 28.10.2002, in Lavoro nella giur., 2003, 964, con nota di Matteucci; P. Campobasso, 14.1.1999, in Riv. critica dir. lav., 1999, 579.
160 Ad es. relativamente a fattispecie sorte nel regime ante privatizzazione o con riferimento alle categorie da essa escluse, si è spesso applicata la disciplina speciale contenuta nell’art. 19 del d.p.r. 3.8.1990, n. 333, che prevedeva una particolare tutela sindacale nel solo caso di spostamento del dirigente presso una unità produttiva ubicata in un Comune o in una circoscrizione diversi da quella di provenienza. Cfr. variamente P. Agrigento, 4.5.1999, in Riv. critica dir. lav., 1999, 815; Cfr. anche C. Stato, sez. VI, 17.5.2002, n. 2677, in Foro amm. Cons. Stato, 2002, 1318; C. Stato, sez. IV, 16 giugno 2008, n. 2983, inedita.
161 Di Cerbo, Diritto di affissione, in Il diritto del lavoro, a cura di Amoroso, Di Cerbo, Maresca, vol. II, Milano 2007, 902 ss.; Giugni, Diritto sindacale, cit., 104.
162 Cfr. T. Vicenza, 30.10.2000, in Arg. dir. lav., 2001, 245; T. Vicenza, 19.2.2000, in Mass. giur. lav., 2000, 484, con nota di Inglese, Rilevanza e implicazioni del carattere unitario della r.s.u.
163 Grandi, L’attività sindacale nell’impresa, 171.
164 Basenghi, Il diritto di affissione, in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. Carinci, t. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a cura di C. Zoli, II ed., Torino, 2007, 229; Magrini, sub art. 25, in Commentario dello Statuto dei lavoratori, diretto da Prosperetti, t. II, Milano, 1975, 790.
165 Perone, Diritto di affissione, in Tratt. Rescigno, t. I, parte II, II ed., Torino, 2001, 177.
166 De Luca Tamajo, Corso, Diritti sindacali, cit., 303.
167 Basenghi, Il diritto di affissione, cit., 229.
168 Da ultimo T. Ragusa, 2.1.2006, in Notiziario giurispr. lav., 2006, 137, che ha escluso l’antisindacalità della condotta datoriale consistente nello spostamento di una bacheca sindacale in luogo altrettanto idoneo.
169 Cfr. Cass., 3.2.2000, n. 1199, in Riv. giur. lav. 2001, II, 158, con nota di Morrone, Ancora sulla nozione di condotta antisindacale: spostamento unilaterale delle bacheche sindacali.
170 Cfr. Carabelli, sub Art. 25, in Lo statuto del lavoratori. Commentario, diretto da Giugni, Milano, 1979, 413 ss.; Cass., 18.2.1985, n. 1418, in Notiz. giur. civ., 1985, 245.
171 Cfr. P. Milano, 3.4.1995, in Riv. it. dir. lav., 1995, II, con nota di Bellavista, Il diritto di affissione ex art. 25 St. Lav. e i sistemi aziendali di comunicazione elettronica con i dipendenti.
172 Cfr. T. Foggia, 10.7.2000, in Notiziario giurispr. lav., 2000, 560, secondo cui il datore di lavoro non ha obbligo di fornire l’uso della posta elettronica per la diffusione dei comunicati sindacali qualora abbia già concesso adeguati spazi ai sensi dell’art. 25 st. lav.
173 Cfr. Cass., 9.10.1989, n. 4014, in Foro it., 1989, 2732.
174 Cfr. T. Milano, 11.7.2005, in Riv. critica dir. lav., 2006, 721, con nota di Cordedda, Diritto di affissione nei luoghi di lavoro e condotta antisindacale; Cass., 23.3.1994, n. 2808, in Giust. civ., 1994, I, 2205.
175 Cfr. Basenghi, Il diritto di affissione, cit., 233; ma v. P. Milano, 22.2.1991, in Riv. it. dir. lav., 1992, II, 45, secondo cui lo spazio in questione non sarebbe di esclusiva pertinenza del sindacato, atteso che il datore non si spoglia del legittimo possesso degli stessi. Pertanto non sarebbe invocabile l’art. 1168 c.c.
176 T. Agrigento, 17.4.2000, in Riv. it. dir. lav., 2001, II, 14, con nota di Covi, Sulla possibilità di defissione del comunicato sindacale diffamatorio.
177 Lamonaca, Il diritto al locale sindacale, in Mass. Giur. lav., 2010, 118; Basenghi, I locali delle r.s.a., in Diritto del lavoro. Commentario, diretto da F. Carinci, t. I, Le fonti. Il diritto sindacale, a cura di C. Zoli, II ed., Torino, 2007, 234 ss.; Mancini, sub art. 27, in Statuto dei diritti dei lavoratori, a cura di Ghezzi, Mancini, Montuschi, Romagnoli, Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1972, 401 ss.; Carabelli, sub Art. 27, in Lo statuto del lavoratori. Commentario, diretto da Giugni, Milano, 1979, 441 ss.;
178 Cfr. Cass., 1.3.1986, n. 1321, in Mass. giur. lav., 1986, 361.
179 Cfr. P. Cassino, 11.12.1995, in Foro it., 1996, I, 721, secondo cui costituisce condotta antisindacale il rifiuto del datore di lavoro di concedere un separato locale al sindacato avente delegati eletti nella rappresentanza sindacale unitaria, in presenza di una prassi applicativa dell'art. 27 l. 20 maggio 1970, n. 300 concretatasi nel riconoscimento, in aggiunta ad un locale comune, di un locale distinto per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale.
180 P. Milano, 25.3.1991, in Notiziario giurispr. lav., 1991, 235; Carabelli, sub Art. 27, cit., 444.
181 Basenghi, I locali delle r.s.a., cit., 235; Lamonaca, Il diritto al locale sindacale, cit., 123.
182 Cfr. Cass., 7.7.1987, n. 5922, in Orient. giur. lav., 1987, 891, che ha giudicato antisindacale la condotta di una azienda municipalizzata di trasporti secondo la quale, dovendo considerarsi unità produttiva, in relazione all’attività di trasporto svolta, l’intera città, avrebbero potuto ritenersi idonei anche locali non ubicati all’interno della sede e degli stabilimenti aziendali o nelle loro immediate vicinanze.
183 Cfr. Cass., 27.3.1982, n. 1906, in Giust. civ., 1982, I, 2779; P. Milano, 16.12.1981, in Tributi, 1982, 59; contra P. Roma, 21.1.1980, in Orient. giur. lav., 1980, 28; T. Milano, 29.6.1981, ivi, 1981, 572, secondo cui l’esclusione dei dirigenti sindacali esterni dalle riunioni, plenarie o ristrette, indette dalla r.s.a. nei locali a sua disposizione è in violazione degli art. 20 e 27 s.l. e costituisce pertanto comportamento antisindacale; P. Milano, 11.7.1978, ivi, 1978, 977, secondo cui il diritto al locale posto permanentemente a disposizione delle Rsa ex art. 27 dello Statuto, si configura come una detenzione, assimilabile quanto al contenuto a quella del conduttore e del comodatario, in forza di un rapporto obbligatorio costituito “ex lege”. Pertanto compete alle Rsa in via esclusiva la titolarità dello “ius excludendi alios” dai locali posti permanentemente a loro disposizione all’interno dell’unità produttiva e di cui hanno un’autonoma detenzione. Ne consegue che non è configurabile il reato di violazione di domicilio nell’ingresso di sindacaliste esterne nei locali delle Rsa per partecipare in qualità di invitate a riunioni del consiglio di fabbrica.
184 Basenghi, I locali delle r.s.a., cit., 238. |